Esigenze cautelari: tempo trascorso dai fatti e adeguatezza della misura meno afflittiva (Cass. pen. Sez. VI n. 2083 del 17.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’applicazione di una misura cautelare, quando non opera la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., il giudice deve dare positivamente conto della concretezza e dell’attualità delle esigenze cautelari e, nel contempo, dell’adeguatezza esclusiva della misura più afflittiva, a fronte della possibile applicazione di misure diverse. Il tempo trascorso dai fatti costituisce elemento ineludibile di valutazione, perché non incide solo sulla sussistenza delle esigenze ma anche sull’individuazione della misura più adeguata, potendo comportare un affievolimento delle esigenze tale da giustificare misure meno afflittive. L’attualità del pericolo non coincide con l’imminenza di una nuova occasione per delinquere, ma postula la persistenza e la continuità del pericolo desumibili da una attenta analisi personologica e socio-ambientale, correlata alla vicinanza ai fatti e a elementi indicativi recenti.

Il Fatto

Il Tribunale, investito dell’istanza di riesame avverso l’ordinanza applicativa della custodia in carcere emessa dal G.i.p., aveva escluso il presupposto cautelare per alcuni dei reati contestati, riqualificato il reato associativo nella fattispecie di cui all’art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, riqualificato i reati in materia di stupefacenti ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 ed escluso l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., confermando nel resto la misura.

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza per vizio di motivazione, censurando sia la ritenuta gravità indiziaria del sodalizio e il proprio ruolo apicale, sia la sussistenza delle esigenze cautelari e la scelta della misura più afflittiva.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è infondato e in larga misura generico. Il Tribunale ha indicato gli elementi idonei a suffragare l’esistenza di un sodalizio dedito al narcotraffico, dando conto di convergenti dichiarazioni di collaboratori, di numerosi episodi di approvvigionamento, coltivazione, detenzione e spaccio, di stabili contatti tra i sodali, di basi logistiche e operative e di un progetto non temporalmente limitato.

La ricostruzione si pone in linea con la giurisprudenza di legittimità: ai fini del reato associativo è necessaria la predisposizione di una organizzazione strutturale, sia pure minima, di uomini e mezzi, funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti, nella consapevolezza di far parte di un sodalizio durevole (in tal senso Sez. 2 n. 20451 del 03.04.2013; Sez. 1 n. 30463 del 07.07.2011; Sez. 2 n. 19146 del 20.02.2019). Il patto associativo non richiede un accordo formale e l’esistenza della consorteria non è esclusa dal fatto che essa sia imperniata attorno a componenti della stessa famiglia (Sez. 3 n. 32485 del 24.05.2022; Sez. 3 n. 48568 del 25.02.2016).

Il secondo motivo è fondato. Il Tribunale, pur esclusa l’operatività della presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ha ritenuto il pericolo di reiterazione e imposto la custodia in carcere valorizzando i precedenti penali, senza tener conto della loro concreta datazione.

La Corte rimarca che il Tribunale non ha specificamente valutato il tempo trascorso dall’ultimo episodio contestato — circa tre anni — né l’idoneità di una misura cautelare meno afflittiva, come gli arresti domiciliari, se del caso presidiati da strumento elettronico di controllo. L’esclusione degli arresti domiciliari è stata fondata sull’incapacità di ravvedersi, che inerisce alla sussistenza del pericolo ma non ne qualifica la consistenza né definisce l’adeguatezza della misura. Richiamata la linea che riconduce ad unità gli orientamenti sull’attualità del pericolo (Sez. 6 n. 11728 del 20.12.2023; Sez. 2 n. 6593 del 25.01.2022; Sez. 5 n. 12869 del 20.01.2022) e il principio sul tempo trascorso (Sez. U n. 40538 del 24.09.2009), l’ordinanza è annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale, per i soli profili cautelari, con rigetto nel resto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *