Inammissibile ricorso collettivo e cumulativo contro intimazioni prelievo latte (TAR Lazio n. 3430 del 24.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso insieme collettivo e cumulativo avverso una pluralità di intimazioni di pagamento relative al prelievo latte sulle consegne è inammissibile. Ciascuna azienda debitrice è titolare di una posizione sostanziale propria e distinta, e ogni rapporto giuridico tra l’AGEA e il singolo allevatore è autonomo e insensibile alle vicende degli altri rapporti. La circostanza che l’amministrazione abbia emanato atti di contenuto identico non fa venir meno tale autonomia, quando le singole posizioni sorgono da titoli diversi e non collegati tra loro. Il ricorso collettivo presuppone identità sostanziale e processuale delle situazioni giuridiche, che non sussiste quando ciascun rapporto è diverso per scaturigine, importo e titolo ed esposto a vicende processuali differenziate.
Il Fatto
Le ricorrenti, imprese agricole e alcuni soci, impugnano gli atti di intimazione di pagamento notificati loro dalle articolazioni territoriali dell’Agenzia delle entrate-riscossione. Tali atti riguardano il prelievo latte sulle consegne, per quota capitale e interessi, con riferimento a svariate annualità. Le intimazioni provengono da sedi diverse (Brescia, Bergamo, Mantova, Cremona, Milano e Lodi).
Alcune ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia al giudizio, ritualmente notificato all’amministrazione. AGEA e ADER si costituiscono eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso cumulativo e chiedendo nel merito il rigetto. La causa è trattenuta in decisione all’udienza di smaltimento.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta anzitutto la questione preliminare, accogliendo l’eccezione delle amministrazioni resistenti. Il ricorso è insieme collettivo e cumulativo: le ricorrenti contestano con un unico atto intimazioni diverse, riferibili a soggetti e a rapporti distinti.
Il Collegio richiama il recente insegnamento del Consiglio di Stato in materia di quote latte (Cons. St., sez. VI, 5 febbraio 2025, n. 908): ciascuna azienda debitrice ha una posizione sua propria, distinta da quella delle altre, e non può ammettersi l’impugnazione cumulativa di una pluralità di atti, alcuni dei quali indirizzati a uno specifico debitore. Non sussiste alcun collegamento tra le varie posizioni né tra i conseguenti provvedimenti.
Il ragionamento si fonda sull’autonomia di ogni rapporto tra l’AGEA e il singolo allevatore: si tratta di rapporti di credito-debito del tutto autonomi, che restano insensibili alle vicende modificative o estintive degli altri rapporti. L’identità di contenuto degli atti non incide su tale autonomia, soprattutto quando le posizioni sorgono da titoli diversi e non collegati. La giurisprudenza richiamata (Cons. St., sez. VI, 20 novembre 2024, n. 9352; sez. VI, 14 maggio 2024, n. 4289; sez. VI, n. 6348 del 2022) esige l’identità sostanziale e processuale delle situazioni giuridiche, nella specie insussistente.
Il Collegio valorizza anche il dato processuale: la rinuncia di alcuni ricorrenti conferma che le posizioni dedotte in giudizio sono distinte e proprie di ciascuno. L’orientamento era già affermato dal giudice di appello con la sentenza n. 1934/2024, secondo cui i proponenti versano in condizioni non omogenee, essendo i rapporti diversi per scaturigine, importo e titolo ed esposti a vicende differenziate, quali la prescrizione o il decorso degli interessi.
Il Tribunale richiama infine la propria giurisprudenza (TAR Lazio, sez. V-ter, n. 12748 del 2023) sull’inammissibilità del ricorso collettivo che impone la verifica in concreto della posizione di ognuno. Ogni ricorrente avrebbe dovuto autonomamente contestare le intimazioni a sé riferibili. Il ricorso, riguardante annualità e contesti territoriali differenti, è pertanto dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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