Rigetto dell’iscrizione all’elenco prefettizio degli addetti ai servizi di controllo (TAR Sicilia n. 1067 del 10.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’iscrizione nell’elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo, disposta dall’art. 1 del d.m. 6 ottobre 2009, n. 41342, autorizza lo svolgimento dell’attività su tutto il territorio nazionale, con la sola comunicazione alle prefetture e questure delle province in cui l’addetto opera. E’ pertanto illegittima la richiesta dell’autorità di pubblica sicurezza di limitare l’ambito territoriale dell’attività all’ambito provinciale, non essendo tale restrizione prevista dalla norma regolamentare. Il diniego di iscrizione non è tuttavia annullabile quando si fondi su una pluralità di ragioni autonome e una di esse — il difetto del contratto di lavoro tra addetto e istituto di vigilanza, requisito previsto dall’art. 1, comma 4, lett. h), del citato d.m. — risulti legittima e dirimente.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un istituto di vigilanza che svolge servizi di controllo nelle attività di intrattenimento e spettacolo ai sensi dell’art. 3 della legge n. 94/2009, ha presentato istanza di iscrizione di un proprio addetto nell’elenco prefettizio previsto dal d.m. 6 ottobre 2009. La Prefettura ha rigettato l’istanza rilevando l’inottemperanza alla richiesta di documentazione e, segnatamente, la mancanza della dichiarazione di prestare servizio nei soli locali della provincia, della copia del contratto di lavoro tra addetto e istituto e del versamento della marca da bollo.

Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Sicilia, lamentando l’illegittimità della limitazione territoriale, l’impossibilità di stipulare il contratto prima dell’iscrizione e il regolare versamento del bollo. L’amministrazione si è costituita chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 1 del d.m. 6 ottobre 2009, che istituisce presso ciascuna Prefettura l’elenco del personale addetto ai servizi di controllo e stabilisce che l’iscrizione «autorizza a svolgere le attività di cui all’art. 5 del presente decreto in tutto il territorio nazionale». La stessa norma regolamentare, dunque, riconosce all’iscrizione un’efficacia che travalica l’ambito provinciale.

Su questa base il Tribunale afferma che la richiesta dell’autorità di pubblica sicurezza di limitare l’attività alla sola provincia di competenza è illegittima. Nessun rilievo possono assumere, in senso contrario, le considerazioni della difesa erariale sulle violazioni precedentemente contestate e sulle pregresse vicende dell’addetto: esse costituiscono un’inammissibile integrazione giudiziale della motivazione.

Anche sul versamento della marca da bollo il provvedimento è censurabile, poiché il ricorrente ha dedotto di aver regolarizzato il pagamento senza contestazione dell’amministrazione. Sotto tale profilo, dunque, il diniego è errato.

Tale errore non conduce però all’annullamento. Il provvedimento si fonda su una pluralità di ragioni, e tra esse assume rilievo dirimente la mancanza di uno dei requisiti per l’iscrizione: il possesso di un contratto di lavoro con il gestore delle attività o con il titolare dell’istituto di vigilanza, richiesto dall’art. 1, comma 4, lett. h), del d.m., come integrato dal d.m. 24 novembre 2016. Requisito di cui l’addetto è rimasto privo.

Il Collegio osserva che tale requisito avrebbe potuto essere agevolmente acquisito mediante un contratto di lavoro condizionato all’iscrizione nell’elenco e alla riconosciuta facoltà di operare sull’intero territorio. Il ricorso è quindi rigettato. La novità della questione giustifica la compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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