L’attestazione di cancelleria sul passaggio in giudicato è atto pubblico e non è sindacabile dal giudice (Cass. civ. Sez. 3 n. 9245 del 12.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’attestazione rilasciata dal cancelliere, ai sensi dell’art. 124 disp. att. c.p.c., costituisce un atto pubblico e fa piena prova fino a querela di falso dell’avvenuto passaggio in giudicato di un decreto ingiuntivo non opposto o di una sentenza. Il giudice di merito non può sindacare il contenuto di tale certificazione, né ritenerla inidonea o incompleta per la mancata menzione dell’eventuale proposizione di istanza di revocazione per i motivi di cui all’art. 395, nn. 4 e 5, cod. proc. civ. o del decorso del termine di impugnazione di cui all’art. 327 cod. proc. civ., trattandosi di verifiche demandate esclusivamente all’organo della cancelleria.

Il Fatto

La vicenda trae origine dall’opposizione proposta dalla ASL Salerno avverso il decreto ingiuntivo n. 3134/2008, emesso a favore della società cedente per il corrispettivo di prestazioni sanitarie erogate in regime di accreditamento provvisorio. Il Tribunale di Salerno rigettava l’opposizione, ma la Corte d’appello di Salerno, in riforma, revocava il decreto ingiuntivo per mancata prova dell’accreditamento.

La società ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo che la Corte territoriale aveva erroneamente negato rilevanza alla documentazione prodotta in comparsa conclusionale, ossia le certificazioni di cancelleria attestanti il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo non opposto n. 3250/2008 e delle sentenze nn. 1994/2013 e 1412/2019 del Tribunale di Salerno.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha accolto congiuntamente i primi due motivi di ricorso, ritenendoli fondati. Con riferimento al primo motivo, ha rilevato l’errore della Corte d’appello nell’affermare che il decreto ingiuntivo n. 3250/2008 non fosse mai stato dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 cod. proc. civ., risultando invece in atti il provvedimento di definitiva esecutorietà pronunciato dal giudice in data 11.11.2008.

Quanto al secondo motivo, relativo al giudicato esterno formatosi sulle sentenze nn. 1994/2013 e 1412/2019, la Suprema Corte ha ritenuto errata la statuizione della Corte di merito sulla non idoneità delle attestazioni di cancelleria, rilasciate ai sensi dell’art. 124 disp. att. cod. proc. civ., solo perché ritenute incomplete rispetto alla dichiarazione di mancata proposizione dell’istanza di revocazione o del decorso del termine di impugnazione.

La Corte ha precisato che i rilievi di merito svolti sulla lacunosità delle certificazioni sono impropri, trattandosi di dichiarazioni dell’organo a ciò preposto, che costituiscono atto pubblico e la cui efficacia probatoria, ex art. 2700 cod. civ., può essere superata solo con la querela di falso.

La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione, affinché proceda a nuovo esame tenendo in considerazione i giudicati non valutati, potenzialmente in grado di incidere sui rapporti controversi (cfr. Cass. Sez. 1, n. 16224 del 2025), e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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