Esenzione IMU terreni montani: la circolare 9/1993 vale anche per il periodo 2012-2013 (Cass. civ. Sez. 5 n. 14932 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’esenzione IMU per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina, prevista dall’art. 7, comma 1, lett. h), d.lgs. n. 504/1992, richiamato dall’art. 9, comma 8, d.lgs. n. 23/2011, opera per gli anni d’imposta 2012-2013 sulla base delle delimitazioni territoriali contenute nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993. Tale circolare, ancorché espressamente recepita dal legislatore solo a decorrere dall’anno 2016 dall’art. 1, comma 13, legge n. 208/2015, ha natura ricognitiva e valore presuntivo: in quanto adottata in attuazione dell’art. 15 legge n. 984/1977, non introduce elementi innovativi o restrittivi e costituisce valido parametro interpretativo e applicativo della norma agevolativa anche per il periodo antecedente. Ne consegue che l’esenzione non è subordinata alla conduzione diretta del terreno da parte del proprietario, essendo sufficiente che il fondo sia adibito ad attività agricole ai sensi dell’art. 2135 cod. civ. e ricada nei comuni o nelle zone delimitati come montani.
Il Fatto
Il Comune notificava due avvisi di accertamento IMU per gli anni 2012 e 2013 relativamente ad alcuni terreni siti in zona montana. Il contribuente impugnava gli atti e la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso, ritenendo i terreni esenti ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. h), d.lgs. n. 504/1992, indipendentemente dalla loro conduzione diretta.
La Commissione Tributaria Regionale di Firenze, sul gravame del Comune, riformava la decisione. Il giudice d’appello riteneva dirimente la circostanza che l’art. 1, comma 13, legge n. 208/2015, il quale richiama i criteri della circolare n. 9/1993 per l’individuazione dei terreni esenti, operi solo dall’anno 2016 e non potesse trovare applicazione per le annualità pregresse in contestazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione accoglie il ricorso del contribuente, censurando l’interpretazione del giudice di seconde cure. La questione controversa attiene alla nozione di terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 legge n. 984/1977, con riferimento alle annualità 2012-2013, in un periodo cioè antecedente al riconoscimento legislativo espresso dei criteri della circolare ministeriale.
La Corte ricostruisce il quadro normativo succedutosi nel tempo, evidenziando come la disciplina dell’esenzione abbia conosciuto diverse formulazioni: dal d.lgs. n. 504/1992, al d.lgs. n. 23/2011 e al d.l. n. 16/2012, fino al d.l. n. 4/2015 e alla legge n. 208/2015, che per gli anni dal 2016 ha ancorato l’agevolazione ai criteri della circolare. Per il periodo 2012-2013, l’esenzione non poteva essere riconosciuta sulla base del criterio altimetrico introdotto solo successivamente, ma richiedeva che i terreni ricadessero nelle zone delimitate ai sensi dell’art. 15 legge n. 984/1977.
Ad avviso della Corte, la circolare n. 9/1993, adottata in attuazione dell’art. 7 d.lgs. n. 504/1992, contiene una ricognizione dei comuni i cui territori sono stati delimitati come montani ai sensi della citata legge n. 984/1977. Essa non introduce elementi innovativi o restrittivi della norma agevolativa ma si limita a darne attuazione. L’inclusione di un comune o di una zona nell’elenco allegato alla circolare assume pertanto valore presuntivo dell’avvenuta delimitazione, utilizzabile quale parametro interpretativo della disposizione di legge anche per il periodo anteriore al 2016.
La Corte richiama, a sostegno di tale ricostruzione, la sentenza della Corte costituzionale n. 17 del 2018, la quale ha riconosciuto che l’individuazione dei terreni esenti avveniva sulla base dell’ubicazione nei comuni di cui all’elenco allegato alla circolare n. 9/1993. La conclusione è che l’esenzione per i terreni montani non è subordinata alla conduzione diretta del fondo da parte del proprietario: rileva unicamente la destinazione del terreno ad attività agricola e la sua inclusione nelle zone delimitate. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, per un nuovo esame della controversia.
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Nota della Redazione
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