Notifica diretta a mezzo posta e presunzione di conoscenza nell’ICI (Cass. civ. Sez. V n. 33226 del 19.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nella notifica diretta dell’avviso di accertamento tributario a mezzo del servizio postale, abilitata dall’art. 14 della legge n. 890 del 1982 e dalle altre fonti che la prevedono, la notifica è disciplinata dal regolamento postale e non presuppone l’intervento dell’ufficiale giudiziario né la redazione della relazione di notificazione ai sensi dell’art. 148 cod. proc. civ.. Non essendo previste specifiche annotazioni sull’avviso di ricevimento, l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario si considera ritualmente consegnato, operando la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 cod. civ., superabile solo con la prova dell’impossibilità incolpevole di prendere cognizione. La notifica si perfeziona decorsi dieci giorni dal rilascio dell’avviso di giacenza, ovvero dalla spedizione dell’avviso tramite raccomandata, o dal ritiro se anteriore.

Il Fatto

La contribuente impugna un’ingiunzione di pagamento emessa dall’agente della riscossione per l’ICI dovuta per l’anno 2008, in relazione a un presupposto avviso di accertamento. Il giudice di primo grado accoglie l’impugnazione, rilevando la nullità della notifica dell’atto presupposto per omesso invio della raccomandata informativa. La Commissione tributaria regionale della Campania, in riforma, accoglie l’appello del Comune, ritenendo applicabile il regolamento postale a fronte di notifica eseguita in via diretta.

La contribuente ricorre per cassazione con tre motivi, deducendo violazione di legge sulla tardiva costituzione del Comune, sull’applicabilità dell’art. 140 cod. proc. civ. e dell’art. 8 della legge n. 890 del 1982, e sull’omesso esame di più eccezioni da parte del giudice del gravame.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è respinto. La Corte ribadisce che la tardiva costituzione del resistente determina decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni non rilevabili d’ufficio, ma non comporta alcuna sanzione di inammissibilità quando tali difese non siano state concretamente esercitate. Il resistente conserva il diritto, garantito dall’art. 24 Cost., di difendersi negando i fatti costitutivi o contestando l’ammissibilità delle domande. Le parti possono inoltre produrre documenti fino a venti giorni liberi prima della trattazione, e la prova documentale era ammessa anche in appello.

Anche il secondo motivo è rigettato. L’art. 14 della legge n. 890 del 1982 abilita gli enti impositori alla notifica diretta a mezzo posta, senza intermediazione dell’ufficiale giudiziario e senza relazione di notificazione. Difettando specifiche previsioni del regolamento postale, non occorre alcuna annotazione sull’avviso di ricevimento, e l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario si presume conosciuto ai sensi dell’art. 1335 cod. civ.

La Corte richiama il proprio consolidato orientamento secondo cui la notifica ex art. 14 si perfeziona decorsi dieci giorni dal rilascio dell’avviso di giacenza, o dalla spedizione dell’avviso tramite raccomandata, o dal ritiro se anteriore, perchè il procedimento deve essere volto all’effettiva conoscenza dell’atto. Il Giudice delle leggi ha ripetutamente escluso profili di illegittimità costituzionale della notifica diretta, ravvisandone la specialità e la semplificazione e il fondamento nell’esigenza di assicurare le risorse della finanza pubblica.

Il terzo motivo è parimenti respinto. Alla Corte è consentito decidere nel merito l’eccezione asseritamente omessa, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto. L’avviso di accertamento, ritualmente notificato e non impugnato, si è consolidato, e l’eccezione di decadenza andava fatta valere con l’impugnazione dell’atto impositivo, non con quella dell’atto di riscossione. Quanto alla presunzione di conoscenza, la eccezione di parte era formulata su un generico assunto di incolpevolezza, privo di specifiche allegazioni probatorie. Il difetto di motivazione dell’ingiunzione, infine, non risulta riproposto in appello e attiene a un contenuto proprio dell’atto presupposto. Il ricorso è rigettato, con i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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