Occupazione sine titulo della PA: danno liquidato con valore locativo medio (Cons. Stato n. 6314 del 04.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il danno da occupazione senza titolo di un immobile da parte della pubblica amministrazione, in mancanza di una valida ed efficace acquisizione ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, è liquidato in via equitativa, se del caso mediante il parametro del valore locativo medio di mercato riferibile all’area. Il criterio di quantificazione previsto dall’art. 42-bis, terzo comma, d.P.R. n. 327/2001 non è applicabile, neppure in via analogica, a fattispecie diverse da quella tipica da esso disciplinata. L’illecito permanente va risarcito per ogni anno di abusiva occupazione, con rivalutazione annuale della somma e riconoscimento degli interessi al tasso legale. Nel giudizio amministrativo la giurisdizione è presupposto di esistenza del processo, accertabile d’ufficio anche in primo grado, e sussiste quando l’occupazione sia riconducibile, almeno mediatamente, all’esercizio del potere pubblico.
Il Fatto
Una società, divenuta proprietaria di un terreno in esito a un’esecuzione immobiliare, ha impugnato davanti al TAR Umbria la delibera con cui il Comune ha approvato il progetto di manutenzione straordinaria di un centro di raccolta, con apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, assumendo che l’intervento incidesse anche sulla propria area.
Il TAR, con sentenza non definitiva, ha accertato che il Comune e la società affidataria del servizio avevano occupato e utilizzato il terreno in assenza di un titolo idoneo al trasferimento della proprietà, condannando alla restituzione del bene e, con successiva pronuncia, al risarcimento del danno da occupazione illegittima. Il Comune ha proposto appello, contestando la restituzione, la giurisdizione sul periodo anteriore alla delibera impositiva del vincolo, la prova del danno, il criterio di quantificazione e i criteri fissati dal giudice ai sensi dell’art. 34, quarto comma, cod. proc. amm.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il motivo sulla restituzione: la circostanza che l’area fosse già stata riconsegnata non inficia la sentenza non definitiva, anche perché la restituzione non risulta verbalizzata se non con nota successiva e l’argomento è stato introdotto solo in appello. Le spese restano giustificate dalla soccombenza, essendo il Comune condannato anche al risarcimento.
Infondato è anche il motivo sulla giurisdizione. Il ricorrente aveva chiesto il risarcimento a partire dal 2005, riconducendolo al progetto approvato con la delibera del 2003, espressamente richiamata. La giurisdizione è presupposto di esistenza del processo, accertabile d’ufficio: essa sussiste perché il comportamento di occupazione illecita è riconducibile, almeno mediatamente, all’esercizio del potere pubblico.
Il cuore della decisione riguarda il quantum. Il TAR aveva applicato, pressoché automaticamente, il criterio dell’art. 42-bis, terzo comma, d.P.R. n. 327/2001. Il Consiglio di Stato richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 33645 del 2022 e, tra le altre, Cass. n. 29990 del 2018, distinguendo l’occupazione del privato da quella della pubblica amministrazione. In quest’ultima ipotesi è configurabile un danno per il mancato godimento del fondo, abitualmente determinato in via equitativa.
Il criterio elaborato per l’occupazione del privato può essere riferito anche alla specifica destinazione dei terreni di cui l’amministrazione dispone la restituzione senza scegliere l’acquisizione sanante. L’amministrazione deve stimare il valore locativo di mercato di ciascuna area, valutando elementi oggettivi e soggettivi; se la ricostruzione precisa non è possibile, procede con valori locativi medi per aree analoghe e, se esistenti, poste nelle vicinanze.
Il criterio dell’art. 42-bis è quindi riferibile ad altra fattispecie e non è applicabile in via analogica, come già escluso dalla Sezione VI con la sentenza n. 4710 del 2020. L’appello è accolto nei limiti indicati: l’illecito permanente va risarcito per ogni anno di occupazione abusiva, con rivalutazione e interessi legali. Va inoltre scorporato il periodo di occupazione legittima e gratuita in forza del comodato intervenuto tra le parti. Le spese del grado sono compensate.
Nota della Redazione
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