Abitazioni di lusso, esclusioni tassative nel calcolo dei 240 mq (Cons. Stato n. 6313 del 04.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di contributi pubblici regionali per l’acquisto e il recupero della prima casa, la qualifica di abitazione di lusso si accerta applicando esclusivamente il d.m. n. 1072 del 1969, richiamato dalla normativa regionale. L’elencazione delle superfici escluse dal computo dei 240 mq — balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e posto macchina — ha carattere tassativo e non è suscettibile di estensione analogica alle superfici accessorie definite da normative edilizie o urbanistiche, ispirate a rationes differenti. Ne consegue che lavanderie, androni di ingresso, porticati liberi e verande concorrono al calcolo della superficie utile complessiva, contribuendo a qualificare il bene come di lusso. Il rilievo di un vizio procedimentale meramente formale, non accompagnato dalla prova di una effettiva compressione del diritto di partecipazione, non determina l’illegittimità dell’archiviazione.
Il Fatto
Il ricorrente ha presentato domanda per ottenere un contributo regionale di complessivi 17.500 euro, finalizzato all’acquisto e al contestuale recupero di un alloggio, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. a), del d.P.Reg. n. 144/2016. L’istituto bancario delegato, in attuazione della convenzione stipulata con la Regione, ha archiviato la domanda rilevando che l’immobile presentava una superficie utile complessiva superiore a 240 mq, tale da integrare le caratteristiche di lusso e da precludere il beneficio.
Il provvedimento di archiviazione è stato impugnato davanti al TAR Friuli Venezia Giulia, che ha respinto il ricorso. Il ricorrente ha quindi proposto appello, censurando l’iter procedimentale — per il termine di dieci giorni assegnatogli, inferiore ai quindici previsti dalla disciplina regionale — e contestando il criterio di calcolo della superficie utile, dalla cui applicazione sarebbe derivata una metratura pari a 178,38 mq, quindi compatibile con il contributo.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato affronta anzitutto il profilo procedimentale. Il termine ridotto riconosciuto al privato per interloquire non integra di per sé una violazione delle garanzie partecipative: l’appellante non ha dimostrato che il minor tempo abbia compresso in concreto il suo diritto di contraddittorio. Le osservazioni presentate in data 3 settembre 2024 sono state riproposte nel ricorso di primo grado e hanno ricevuto ampio e motivato riscontro nel provvedimento finale. La censura si risolve dunque in una contestazione formalistica e il motivo è infondato.
Il nucleo della decisione riguarda il calcolo della superficie utile. L’art. 12, comma 2, della l.r. n. 1/2016 e l’art. 2, comma 1, lett. c), del Regolamento richiamano il d.m. n. 1072 del 1969, che considera di lusso le unità immobiliari con superficie utile complessiva superiore a 240 mq, esclusi balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e posto macchina.
Secondo l’appellante, dal computo andrebbero detratti tutti gli spazi accessori, ricavando la relativa nozione dal regolamento edilizio comunale, dalla normativa nazionale e dalla Circolare del Ministero dei Lavori pubblici n. 1820 del 1960. Il Collegio respinge questa lettura: l’interpretazione letterale e funzionale del decreto impone di considerare esclusivamente le esclusioni espressamente menzionate, senza estenderle in via analogica a discipline ispirate a rationes edilizie e urbanistiche.
L’argomentazione si fonda anche sulla ratio della normativa e sul richiamo alla giurisprudenza tributaria richiamata dall’Amministrazione, secondo cui rileva l’utilizzabilità degli ambienti e la loro potenzialità abitativa, a prescindere dall’abitabilità formale. Lavanderie, androni, porticati e verande concorrono quindi al calcolo e qualificano il bene come di lusso.
Il rigetto dei primi due motivi travolge anche la censura sulle spese di lite, avendo il TAR applicato correttamente il principio di soccombenza. L’appello è respinto nel suo complesso, con integrale compensazione delle spese di giudizio in ragione della novità della questione, e con accoglimento dell’istanza di oscuramento delle generalità.
Nota della Redazione
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