La SCIA non può sostituire l’ordine di demolizione per abuso edilizio (TAR Basilicata n. 149 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La SCIA non costituisce strumento idoneo a ottemperare a un’ordinanza di demolizione di un abuso edilizio accertato come variazione essenziale, allorché il fabbricato sia stato ritenuto interamente abusivo per difformità essenziale dai titoli edilizi rilasciati. In tal caso, l’unica attività consentita al privato è la demolizione integrale del manufatto, non potendo il ripristino dello stato dei luoghi essere realizzato mediante interventi di mero rinterro dei volumi non autorizzati. L’Amministrazione può pertanto legittimamente inibire l’esecuzione di una SCIA che prospetti un intervento diverso dalla demolizione, senza dover attivare il procedimento di cui all’art. 19, comma 3, L. n. 241/1990, atteso che l’attività del privato non è conformabile alla normativa vigente.
Il Fatto
La vicenda trae origine da un’ordinanza di demolizione emessa dal Comune di Vietri di Potenza nel 2022, relativa a un deposito artigianale realizzato in difformità dai titoli edilizi, con una volumetria di 2.904,21 mc. anziché quella autorizzata di 1.452,10 mc. Dopo una lunga sequenza di giudizi, il Tribunale amministrativo aveva annullato gli atti di acquisizione al patrimonio comunale limitatamente alla posizione della moglie del proprietario, comproprietaria dei beni in virtù di fondo patrimoniale, non destinataria dell’ordine di demolizione, riconoscendole comunque l’obbligo di eseguire la demolizione entro novanta giorni dalla pubblicazione della sentenza.
La ricorrente presentava quindi una SCIA finalizzata al “ripristino dello stato dei luoghi, come da concessione edilizia, mediante rinterro dei volumi non autorizzati”. Il Comune, con due distinti atti, dichiarava la SCIA improcedibile e priva di efficacia, inibendo l’esecuzione dell’intervento, e diffidava gli interessati a dar corso esclusivamente alla demolizione degli immobili abusivi. Avverso tali atti la ricorrente proponeva ricorso, deducendo eccesso di potere e violazione dell’art. 19, comma 3, L. n. 241/1990.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente ricostruito il quadro giuridico di riferimento, richiamando i propri precedenti e le sentenze del Consiglio di Stato che avevano definitivamente accertato la natura dell’abuso. In particolare, il mancato interramento del deposito aveva determinato un aumento di volumetria quasi doppio rispetto a quella autorizzata, integrando una variazione essenziale ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d), L.R. Basilicata n. 28/1991, sanzionata dall’art. 31, comma 2, DPR n. 380/2001 con la demolizione.
La Corte ha evidenziato come il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 8451 del 2023, avesse precisato che la demolizione riguarda anche le opere interne e che il fabbricato è interamente abusivo per difformità essenziale dai titoli edilizi, non esistendo nella realtà fisica alcuna volumetria legittimamente assentita che possa separatamente considerarsi rispetto all’eccedenza abusiva. Ne consegue che l’unico intervento ammissibile è la demolizione integrale del manufatto, non essendo configurabile un ripristino parziale mediante rinterro.
Quanto alla posizione della ricorrente, il Tribunale ha rilevato che la sentenza n. 433 del 2025 aveva espressamente statuito la legittimità dell’ordinanza di demolizione e riconosciuto l’obbligo della stessa di eseguire la demolizione entro novanta giorni dalla pubblicazione, essendo l’annullamento degli atti di acquisizione limitato alla sola finalità di consentirle di evitare l’effetto ablatorio. Il successivo intervento demolitorio, effettivamente compiuto, conferma che nessun intervento diverso dalla demolizione poteva essere autorizzato.
Infine, la Corte ha escluso la violazione dell’art. 19, comma 3, L. n. 241/1990, atteso che la norma presuppone la possibilità di conformare l’attività intrapresa alla normativa vigente, possibilità che nella specie era preclusa in radice, in quanto la ricorrente non poteva far altro che demolire l’intero immobile abusivo. Il ricorso è stato pertanto respinto, con integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
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Nota della Redazione
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