Diritto di accesso e inesistenza materiale del documento: l’accesso impossibile preclude l’accoglimento (TAR Puglia n. 440 del 09.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’esistenza materiale del documento richiesto costituisce presupposto logico e ontologico del diritto di accesso ex artt. 22 e ss. l. n. 241/1990: ove l’oggetto fisico della richiesta non sia venuto ad esistenza o non sia nella disponibilità dell’amministrazione, si versa in un’ipotesi di accesso impossibile, radicalmente ostativa sia all’accoglimento dell’istanza sia all’esecuzione di un eventuale ordine di esibizione. L’onere di dimostrare l’esistenza o la detenzione del documento grava sul richiedente, che può avvalersi di presunzioni ma non di mere supposizioni o congetture. La giurisdizione in materia di accesso è esclusiva del giudice amministrativo e non è correlata alla situazione giuridica soggettiva azionabile sulla base della documentazione richiesta.

Il Fatto

La ricorrente, partecipante a una procedura selettiva interna per il conferimento di un incarico dirigenziale di struttura semplice, impugnava la deliberazione di revoca dell’avviso e contestualmente il diniego di accesso opposto dall’azienda ospedaliero-universitaria ai documenti della procedura. Il giudice di prime cure dichiarava il difetto di giurisdizione; il Consiglio di Stato, in appello, confermava tale declaratoria per la domanda annullatoria, ma rimetteva al TAR la domanda di accesso documentale, affermando la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia, in sede di rinvio, ha accolto la ricostruzione operata dal Consiglio di Stato, secondo cui la giurisdizione in materia di accesso prescinde dalla situazione giuridica sostanziale sottostante e si radica in capo al giudice amministrativo ogni qualvolta il documento sia formato o detenuto da un soggetto di diritto pubblico. Ha quindi scrutinato il merito della pretesa ostensiva, relativa ai verbali di chiusura termini e di valutazione dei titoli e alla proposta di nomina del vincitore.

L’amministrazione resistente ha costantemente dichiarato la materiale inesistenza della documentazione richiesta, precisando che, a seguito della revoca dell’avviso, alcun atto endoprocedimentale era stato prodotto. Tali dichiarazioni sono state rese sia in sede di riscontro all’istanza sia in una successiva relazione amministrativa depositata in giudizio.

Richiamando il principio dell’accesso impossibile e il brocardo ad impossibilia nemo tenetur, il Collegio ha affermato che l’esistenza del documento è un elemento costitutivo della pretesa ostensiva, il cui onere dimostrativo grava sul richiedente ex art. 2697 c.c.: tale prova può essere fornita anche per presunzioni, ma non mediante semplici illazioni o astratte congetture. L’assenza dell’oggetto rende l’eventuale accoglimento una pronuncia inutiliter data, poiché l’ordine di esibizione non sarebbe comunque eseguibile. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese per l’incolpevole affidamento della parte istante.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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