Cessazione della materia del contendere per sopravvenuto accesso ai documenti (TAR Basilicata n. 275 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di accesso ai documenti amministrativi ex art. 116 cod. proc. amm., la sopravvenuta ostensione della documentazione richiesta, anche se avvenuta in esecuzione di un’ordinanza istruttoria del giudice, determina la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., quando l’Amministrazione dimostra di non opporre alcuna preclusione al soddisfacimento degli interessi conoscitivi del ricorrente. La declaratoria di cessazione opera per l’intero ricorso quando l’integrale esibizione consente alla parte di dedurre ulteriori censure nel giudizio di merito, indifferentemente dalla circostanza che l’istanza di accesso fosse stata formulata in termini generici. La condanna alle spese può essere ridotta, in misura di due terzi, tenuto conto delle straordinarie difficoltà nella ricerca dei documenti, mentre sussistono eccezionali motivi per la compensazione nei confronti della controinteressata non costituita.
Il Fatto
La società ricorrente, destinataria di un’ordinanza contingibile e urgente del dirigente provinciale che l’aveva individuata quale soggetto responsabile della contaminazione di un terreno e diffidata a provvedere alla bonifica in qualità di successore a titolo universale, aveva presentato alla Regione un’istanza di accesso per ottenere il progetto di realizzazione di una discarica, l’autorizzazione all’esercizio e ogni altro documento utile alla gestione della vicenda e alla difesa nel giudizio di impugnazione dell’ordinanza stessa.
La Regione, con la nota impugnata, aveva riscontrato l’istanza dichiarando di non aver potuto rinvenire la documentazione richiesta. La società ricorrente aveva quindi proposto ricorso ex art. 116 cod. proc. amm., deducendo la violazione dei principi di collaborazione e buona fede e dell’art. 24, comma 7, L. n. 241/1990, per l’incidenza del diniego sul proprio diritto di difesa.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente ricostruito l’esito dell’ordinanza istruttoria con cui, ai sensi dell’art. 67 d.P.R. n. 445/2000, aveva ordinato all’Amministrazione di depositare una dichiarazione sostitutiva attestante le modalità di conservazione dei documenti, le ragioni del loro smarrimento e le ricerche compiute, nonché l’eventuale scarto d’archivio o trasferimento all’Archivio di Stato. In esito a tale ordinanza, la società che gestisce l’archivio regionale aveva comunicato di aver trovato i documenti, successivamente messi a disposizione della richiedente.
Il Collegio ha rilevato come l’integrale ostensione della documentazione, comprensiva del progetto di discarica e dell’autorizzazione all’esercizio con gli allegati tecnici, avesse integralmente soddisfatto l’interesse conoscitivo della ricorrente, consentendole di dedurre ulteriori censure nel giudizio di impugnazione dell’ordinanza di bonifica. La circostanza che l’istanza di accesso fosse stata formulata in termini ampi e generici, con richiesta di esibizione dell’intero fascicolo, non ha impedito di ritenere cessata la materia del contendere, anche perché la Regione aveva manifestato piena disponibilità a soddisfare le esigenze conoscitive residue, senza opporre alcuna preclusione.
Quanto al primo motivo di ricorso, dedicato alla violazione dei principi di collaborazione e buona fede, la ricorrente stessa ne aveva chiesto la declaratoria di cessazione. Per il secondo motivo, relativo alla lesione del diritto di difesa, il giudice ha ritenuto che la mancata esibizione tempestiva non incidesse sulla persistenza dell’interesse alla decisione, in quanto l’ostensione successiva aveva comunque eliminato ogni pregiudizio, essendo la ricorrente ancora in grado di far valere le proprie ragioni nel giudizio di merito.
Il TAR ha infine precisato che, ove l’Amministrazione avesse opposto un futuro diniego di esibizione di ulteriori documenti necessari a fini difensivi, la società avrebbe potuto proporre una nuova azione ex art. 116 cod. proc. amm. In relazione alle spese, il Collegio ha condannato la Regione a rifonderne i due terzi, considerate le straordinarie difficoltà nella ricerca della documentazione, disponendo invece la compensazione nei confronti della controinteressata non costituita.
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Nota della Redazione
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