Occupazione sine titulo e rimedi dell’art. 42-bis tra restituzione e acquisizione (TAR Sicilia n. 81 del 12.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di espropriazione per pubblica utilità, quando l’occupazione di un’area privata segue a una dichiarazione di pubblica utilità ma non è seguita dal decreto di esproprio, la controversia appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. g), cod. proc. amm., non configurandosi un’ipotesi di occupazione usurpativa. Divenuta l’occupazione sine titulo, l’amministrazione è tenuta, ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, a restituire il bene previa riduzione in pristino, con risarcimento del danno da occupazione illegittima, oppure ad acquisirlo mediante accordo o procedura ablativa. Il danno da mancato godimento si quantifica in via equitativa nel 5% annuo sul valore di mercato e soggiacie alla prescrizione quinquennale, decorrente dalla singola annualità. Restano devolute al giudice ordinario le questioni sul quantum dell’indennizzo ex art. 42-bis.
Il Fatto
I ricorrenti, eredi di un’originaria proprietaria, agiscono avverso la deliberazione con cui la Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune ha negato l’ammissione alla massa passiva della liquidazione del credito vantato per tre procedure espropriative. L’ente aveva eccepito la prescrizione decennale dei debiti per due di esse e la riduzione della somma per la terza.
Il Comune, interessato da una procedura di riequilibrio finanziario, si è costituito eccependo la prescrizione, l’usucapione dei terreni e, in via preliminare, il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario per la natura patrimoniale delle pretese. I ricorrenti hanno replicato evidenziando plurime cause interruttive della prescrizione e l’avvenuta irreversibile trasformazione dei suoli.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione, accogliendola solo per il motivo relativo agli interessi sull’indennità del procedimento conclusosi con decreto di esproprio. Per le altre due procedure, non seguite da alcun provvedimento traslativo, opera la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in quanto i comportamenti di impossessamento risultano collegati all’esercizio di un pubblico potere e non integrano un’ipotesi di occupazione usurpativa.
L’eccezione di usucapione è respinta. Il Collegio richiama il ristretto ambito in cui essa può operare, per evitare una surrettizia espropriazione indiretta in violazione dell’art. 1 del Protocollo addizionale alla C.E.D.U. Il dies a quo del possesso utile non può che decorrere dall’entrata in vigore del d.P.R. n. 327/2001, con la conseguenza che il termine ventennale non era maturato alla data di notifica del ricorso.
Nel merito, la fattispecie soggiacie all’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, disciplina esaustiva e autosufficiente. In caso di occupazione non seguita da tempestivo provvedimento di esproprio, l’illecito permanente dell’amministrazione cessa solo con l’acquisizione del bene o la sua restituzione. Il Comune deve quindi, in alternativa, restituire i terreni previa riduzione in pristino con risarcimento, oppure acquisirli mediante accordo bonario o procedura ablativa, con determinazione da assumere entro centoventi giorni.
Il valore di mercato dell’area va accertato nel contraddittorio, detraendo quanto già corrisposto. Sulla restituzione, il danno da occupazione illegittima si liquida in via equitativa nel 5% annuo sul valore, ma nei limiti della prescrizione quinquennale. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a carico del Comune.
Nota della Redazione
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