L’ottemperanza per la carta docente impone al Ministero l’esecuzione nel termine di novanta giorni, con commissario ad acta e senza astreinte (TAR Lombardia n. 2489 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato favorevole al docente, che ha accertato il diritto al beneficio economico della Carta Elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, deve essere eseguito dall’Amministrazione nel termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza di ottemperanza. Decorso inutilmente tale termine, il giudice amministrativo nomina sin da subito il commissario ad acta, individuato nel Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato competente, affinché provveda in via sostitutiva entro i successivi sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata. La condanna dell’Amministrazione al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. deve essere invece respinta quando ricorrano “altre ragioni ostative”, ravvisabili nella complessità del procedimento di attivazione della Carta, nella pluralità di soggetti coinvolti e nella natura del beneficio, che non costituisce mezzo di sostentamento del lavoratore ma incentivo eventuale e di impiego facoltativo.
Il Fatto
La ricorrente, docente a tempo indeterminato, aveva ottenuto dal Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, la sentenza n. 221/2025 che, previa disapplicazione dell’art. 1, commi 121, 122 e 124, della legge n. 107/2015, accertava il suo diritto a usufruire del beneficio economico di 500,00 euro annui tramite la Carta Elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente. Il giudice ordinario aveva altresì condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’adozione di ogni atto necessario per consentire il godimento del beneficio.
La sentenza, notificata all’Amministrazione il 22 maggio 2025, era passata in giudicato per mancata impugnazione, come attestato dalla Cancelleria del Tribunale di Lodi il 7 gennaio 2026. Nonostante l’infruttuoso decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il Ministero non aveva dato esecuzione alla pronuncia. La docente ha pertanto proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione della penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente accertato la rituale instaurazione del giudizio di ottemperanza, verificando l’avvenuta notifica della sentenza del giudice del lavoro, il suo passaggio in giudicato e l’inutile decorso del termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, condizione necessaria per procedere ai sensi dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il ricorso è stato pertanto accolto, disponendo che il Ministero dia completa esecuzione alla sentenza nel termine di novanta giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore.
In caso di persistente inottemperanza, il TAR ha nominato sin da ora il commissario ad acta nella persona del Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Pavia/Lodi. Il commissario, quale organo ausiliario del giudice, dovrà porre in essere tutti gli atti necessari entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, potendo ricorrere anche all’istituto del pagamento in conto sospeso di cui all’art. 14, comma 2, del d.l. n. 669/1996 in caso di incapienza di fondi dell’Amministrazione. Nessun compenso è stato liquidato al commissario, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice.
Quanto alla domanda di condanna al pagamento della astreinte, il Collegio l’ha respinta. Richiamando l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 25 giugno 2014, il TAR ha evidenziato che l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. introduce, accanto al limite della manifesta iniquità, quello autonomo della sussistenza di “altre ragioni ostative”. Nella specie, tali ragioni sono state individuate nella complessità del procedimento di attivazione della Carta Elettronica, che coinvolge una pluralità di soggetti tra cui gli uffici territoriali e le società SO.GE.I. e CONSAP, nonché nella eccezionale mole di contenzioso seriale concernente il rilascio del beneficio.
Da ultimo, il Collegio ha valorizzato la natura del beneficio della Carta del docente, che non costituisce mezzo di sostentamento del lavoratore ma incentivo meramente eventuale e di impiego facoltativo, circostanza che riduce ulteriormente i presupposti per l’applicazione della misura coercitiva. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente e liquidate in 800,00 euro, tenuto conto del limitato impegno richiesto al difensore in una causa seriale, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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