Stabilizzazione del precario e sopravvenuta carenza d’interesse al ricorso (Cons. Stato n. 5398 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta stabilizzazione del rapporto di impiego conseguita dal docente, originariamente ammesso con riserva alla procedura concorsuale, determina la carenza d’interesse alla coltivazione del giudizio di primo grado. L’atto amministrativo che incida su una posizione ormai consolidata, adottato a graduatoria esaurita e in assenza di aspiranti utilmente collocabili, assume carattere meramente demolitorio, privo della dimostrazione di un vantaggio pubblico attuale. Il principio del rispetto del dato sostanziale (factum infectum fieri nequit) prevale sull’originaria carenza del titolo abilitante, allorché l’amministrazione abbia proseguito la propria azione oltre i termini del concorso, determinando un’esigenza di tutela del bene della vita già conseguito.
Il Fatto
Gli appellanti, precari della scuola, erano stati esclusi dal concorso indetto con D.D.G. n. 85/2018 perché in possesso di diploma ISEF, ritenuto non abilitante. In sede cautelare il Consiglio di Stato ne aveva consentito la partecipazione al concorso con riserva.
Superata la procedura e inseriti in graduatoria in posizione utile, gli appellanti venivano immessi in ruolo, superavano l’anno di prova e conseguivano la stabilizzazione definitiva. Il TAR Lazio, con la sentenza appellata, respingeva il ricorso e negava la prospettata carenza d’interesse, reputando non configurabile un affidamento meritevole di tutela. Da qui l’appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove da un dato fermo: il possesso dell’abilitazione all’insegnamento costituiva requisito indefettibile di partecipazione alla procedura, come accertato dalla sentenza di questo Consiglio n. 5562 del 2022. Tale accertamento non è rimesso in discussione.
La questione, tuttavia, non attiene alla legittimità dell’originaria mancata ammissione, bensì alla sopravvenuta carenza d’interesse al giudizio, disconosciuta dal TAR. La Corte ritiene non condivisibile la premessa del primo giudice, secondo cui la carenza originaria del titolo avrebbe giustificato il doveroso intervento dell’Amministrazione.
Rileva, in senso contrario, la continuità dell’azione amministrativa: l’Amministrazione ha agito motu proprio non solo dopo la partecipazione consentita dalla misura cautelare, ma anche dopo l’inserimento nel mondo del lavoro e la stabilizzazione, proseguita oltre i termini previsti dalle regole del concorso per l’eventuale sostituzione degli appellanti con altri candidati.
La pronuncia n. 5562 del 2022 non ha imposto, con contenuto puntuale e necessitato, l’adozione dei successivi atti demolitori incidenti sulla distinta sequenza amministrativa culminata nella stabilizzazione. Le ulteriori vicende hanno determinato un’oggettiva estensione della situazione fattuale ad ambiti diversi da quelli oggetto dell’impugnativa di primo grado, con una cesura causale rispetto alla procedura considerata.
Assume rilievo decisivo l’esaurimento della graduatoria e l’assenza di aspiranti utilmente collocabili: una pronuncia di merito non sarebbe stata suscettibile di effetti sostanziali, né correlata ad alcun effetto ripristinatorio concretamente apprezzabile. L’atto impugnato finisce così per assumere carattere meramente demolitorio, in assenza della dimostrazione del vantaggio pubblico attuale. Da qui l’accoglimento del primo motivo, con declaratoria di sopravvenuta improcedibilità del ricorso di primo grado e stabilizzazione della posizione giuridica degli appellanti; spese compensate per novità delle questioni.
Nota della Redazione
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