Onere probatorio soglie fallibilità e valenza degli estratti di ruolo (Cass. civ. Sez. I n. 33148 del 18.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Al debitore che chiede di escludere il superamento delle soglie di fallibilità non basta contestare l’entità del debito portato dagli estratti di ruolo né dolersi della mancata notifica o dell’intervenuta prescrizione delle cartelle. L’onere della prova del mancato superamento grava sull’imprenditore e non si esaurisce nell’indebitamento, ma investe anche l’attivo patrimoniale e i ricavi lordi. In sede di legittimità è inammissibile la censura che, prospettando una violazione di legge, solleciti in realtà un riesame delle prove o non aggredisca la ragione decisoria del provvedimento impugnato.
Il Fatto
La società in liquidazione propone reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento emessa dal Tribunale su istanza della Procura della Repubblica. La Corte d’Appello di Catania rigetta l’impugnazione e conferma la dichiarazione di fallimento, ritenendo sussistenti le condizioni soggettive, il superamento delle soglie dimensionali e lo stato di insolvenza.
Avverso la sentenza di appello la società ricorre per cassazione con due motivi, deducendo l’erronea applicazione delle norme fallimentari in tema di prova del mancato superamento delle soglie di fallibilità e l’inidoneità degli estratti di ruolo a dimostrare l’ammontare dei debiti. Il fallimento intimato non svolge difese.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo contesta la valenza probatoria degli estratti di ruolo e deduce l’inversione dell’onere probatorio, sostenendo che spettasse alla Procura dimostrare la sussistenza di crediti certi, liquidi ed esigibili. La Corte rileva che la censura è articolata in modo del tutto decentrato rispetto alla ratio decidendi: la Corte distrettuale, al di là dell’entità del credito erariale, ha fondato il rigetto sull’inattendibilità dei bilanci e sulla conseguente mancata prova, da parte del debitore, del non superamento delle soglie.
La Corte richiama il principio secondo cui le soglie ex art. 1 l. fall. non riguardano solo la debitoria complessivamente accumulata, ma anche i ricavi lordi e l’attivo patrimoniale. Su questi ultimi profili il debitore, a ciò onerato, nulla aveva dimostrato. La doglianza risulta pertanto priva di incidenza sulla decisione.
Quanto alla contestazione dello stato di insolvenza, veicolata sotto il vizio di violazione di legge ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la Corte chiarisce che essa mira in realtà a sollecitare un nuovo scrutinio della quaestio facti, attraverso la rilettura degli atti istruttori, scrutinio inibito nel giudizio di legittimità (richiamate Cass. Sez. I n. 3340/2019, n. 24155/2017, n. 640/2019). Neppure rileva il diverso esito della precedente istanza dei lavoratori, perché il decreto di rigetto dell’istanza di fallimento non è idoneo alla formazione di un giudicato, trattandosi di provvedimento non definitivo e privo di natura decisoria su diritti soggettivi (Cass. n. 15806/2021; n. 5069/2017; n. 17836/2019).
Il secondo motivo deduce il mancato assolvimento dell’onere probatorio sul superamento delle soglie e l’omessa motivazione. La Corte lo dichiara inammissibile: la violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella onerata, non quando oggetto di censura sia la valutazione delle prove (Cass. Sez. III n. 13395/2018; n. 15107/2013; n. 18092/2020). Nel caso ricorre la seconda ipotesi, avendo la ricorrente lamentato l’erroneo apprezzamento delle prove.
Il ricorso è dichiarato inammissibile. Nessuna statuizione sulle spese, stante la mancata difesa dell’intimato; sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.
Nota della Redazione
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