Posizione di garanzia del responsabile tecnico comunale e manutenzione stradale (Cass. pen. Sez. IV n. 30252 del 10.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità colposa per lesioni cagionate da condizioni di degrado delle strade e delle aree pubbliche, sussiste in capo all’Ente proprietario una posizione di garanzia che impone di vigilare affinché l’uso del bene si svolga senza pericolo. Tale posizione non viene meno per effetto della stipula di un contratto di appalto avente ad oggetto lavori di manutenzione e sorveglianza, né della designazione di un R.U.P., restando in capo al responsabile dell’ufficio tecnico comunale un autonomo obbligo di attivarsi. L’obbligo di manutenzione e di intervento non è subordinato alla ricezione di segnalazioni o reclami dei cittadini, dovendo il titolare della posizione di garanzia procurarsi le informazioni necessarie sullo stato dei luoghi e adottare i provvedimenti per eliminare i pericoli accertati o comunque segnalati.

Il Fatto

Una donna, mentre si trovava all’interno del cimitero comunale, cadeva in una buca non segnalata del manto stradale, riportando la frattura dell’ulna e del radio destro, con prognosi superiore a quaranta giorni. L’addebito colposo era mosso al responsabile della manutenzione del cimitero — nella specie il titolare dell’ufficio tecnico comunale — per non aver eseguito i lavori di manutenzione ordinaria della strada interna, omettendo di prevenire la formazione della buca o di ripristinare lo stato dei luoghi.

Il giudice di pace aveva ritenuto l’imputato colpevole del reato di lesioni personali colpose, condannandolo alla pena di Euro 300,00 di multa. Il Tribunale, in sede di appello, aveva assolto l’imputato perché il fatto non costituisce reato, ravvisando un difetto di prova dell’elemento soggettivo. Il Procuratore generale presso la Corte d’appello ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente circoscritto lo scrutinio ai profili di violazione di legge, dichiarando inammissibili quelli prospettati come vizi di motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 2 bis, cod. proc. pen. Non erano in contestazione né la ricostruzione dello stato dei luoghi, né la dinamica della caduta, né le lesioni riportate, ma solo il profilo della responsabilità per l’evento.

Il primo motivo è stato giudicato inammissibile. La censura sull’erronea interpretazione del contratto di appalto, anche sotto il profilo del travisamento della prova, sollecitava una diversa lettura delle clausole contrattuali e degli obblighi rimessi all’appaltatore: valutazione di fatto, sindacabile solo nel merito e non inficiata da alcun ragionamento illogico o manifestamente contraddittorio.

Fondati, invece, il secondo e il terzo motivo, scrutinati congiuntamente. Il Tribunale aveva fondato l’assoluzione sul rilievo che l’imputato, benché responsabile con funzioni dirigenziali dell’area dei servizi urbanistici, avesse visto attribuire il ruolo di R.U.P. a un funzionario dell’ufficio, di fatto esercente tale funzione. La Corte ha però rilevato che la nomina del R.U.P. per i lavori di manutenzione delle aree cimiteriali era intervenuta in epoca successiva all’evento, quando era vigente una diversa determinazione: all’epoca dei fatti quella funzione non poteva ritenersi attribuita, con conseguente diverso regime di attribuzione delle responsabilità e dei poteri. La sentenza è dunque affetta dal denunciato travisamento della prova.

La Corte ha poi ribadito che, in tema di responsabilità colposa, sussiste in capo all’Ente proprietario di una strada destinata ad uso pubblico una posizione di garanzia, da cui deriva l’obbligo di vigilare perché l’uso si svolga senza pericolo, anche in caso di appalto per lavori di manutenzione e sorveglianza (Sez. IV n. 16754 del 21.02.2023). Il compito cautelare del soggetto onerato della manutenzione è rimuovere le situazioni di irregolarità dalle quali sia prevedibile un pregiudizio per gli utenti; il sindaco e il responsabile dell’ufficio tecnico sono titolari di tale posizione in virtù della generale norma di diligenza che impone di vigilare, nell’ambito delle rispettive competenze, sull’incolumità dei cittadini (Sez. IV n. 36475 del 15.01.2008).

Da qui l’erroneità dell’assunto secondo cui l’obbligo di manutenzione sarebbe subordinato alla ricezione di segnalazioni dei cittadini: il titolare della posizione di garanzia deve attivarsi autonomamente per acquisire le informazioni sullo stato delle strade e adottare i provvedimenti generali e dispositivi per eliminare i pericoli. La sentenza è stata quindi annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Caltanissetta, in diversa persona fisica, con regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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