Ottemperanza al decreto ingiuntivo esecutivo non opposto contro l’ente locale inerte (TAR Sicilia n. 32 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., è ammissibile il giudizio di ottemperanza avente ad oggetto il decreto ingiuntivo non opposto o confermato in sede di opposizione. Il decreto ingiuntivo, una volta dichiarato esecutivo ex art. 647 cod. proc. civ., definisce la controversia al pari della sentenza passata in giudicato e assume valore di cosa giudicata, essendo impugnabile solo con revocazione o opposizione di terzo nei limitati casi dell’art. 656 cod. proc. civ.. Sussistono i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. quando il titolo sia stato dichiarato esecutivo per mancata opposizione e sia decorso il termine di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, dalla notifica del titolo presso la sede dell’ente debitore.
Il Fatto
La società ricorrente ha chiesto l’ottemperanza al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Agrigento, con il quale il Comune debitore era stato condannato al pagamento di una somma in suo favore, oltre interessi e spese. Il titolo è stato notificato all’ente il 12 giugno 2024, dichiarato esecutivo il 21 agosto 2024 e rinotificato il 27 agosto 2024.
Nonostante la definitività del titolo, l’ente locale non ha corrisposto nulla. Alla data del ricorso permaneva l’inadempimento, con un credito aggiornato comprensivo di capitale e accessori. La società ha quindi domandato l’ordine di ottemperanza e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Comune intimato non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il giudice amministrativo ha affrontato innanzitutto il profilo dell’ammissibilità del rimedio. Ha ricordato che l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. consente l’ottemperanza per i decreti ingiuntivi non opposti o confermati in opposizione, richiamando la giurisprudenza amministrativa consolidata sul punto.
Il Collegio ha poi svolto il passaggio centrale: il decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo definisce la controversia come una sentenza passata in giudicato. Esso è impugnabile solo con revocazione o opposizione di terzo nei limitati casi dell’art. 656 cod. proc. civ. e possiede quindi valore di cosa giudicata, anche ai fini del ricorso per ottemperanza. Condizione essenziale è che il decreto sia stato dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 cod. proc. civ.
Verificati i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., il Tribunale ha accertato che il titolo è stato dichiarato definitivamente esecutivo per mancata opposizione e che era decorso il termine di 120 giorni dalla notifica presso la sede dell’ente debitore. Il ricorso è stato pertanto accolto, con declaratoria dell’obbligo di conformarsi al titolo nel termine di sessanta giorni.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato fin d’ora un commissario ad acta, con facoltà di delega e ulteriore termine di sessanta giorni su istanza della parte interessata. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con riguardo analogico ai minimi tariffari per le procedure esecutive mobiliari.
Nota della Redazione
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