Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse e disponibilità dell’azione (TAR Lazio n. 942 del 16.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, in virtù del principio dispositivo, la parte conserva la piena disponibilità dell’azione fino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione e può dichiarare di non avere più interesse alla definizione del giudizio. Il giudice, non avendo il potere di procedere di ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, è tenuto a prendere atto della dichiarazione e a pronunciare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. Non viene in rilievo, in tali casi, una giurisdizione di tipo oggettivo volta all’accertamento della illegittimità degli atti in assenza di uno specifico interesse di parte.

Il Fatto

Le ricorrenti — una organizzazione non governativa e la società armatrice di una nave impegnata in operazioni di soccorso in mare — avevano proposto ricorso innanzi al TAR Lazio per l’annullamento del provvedimento con cui il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto aveva individuato il porto di Brindisi quale luogo di sbarco dei naufraghi. Il ricorso investiva anche gli atti presupposti relative alla individuazione del porto quale place of safety e le note con cui le Amministrazioni coinvolte avevano riscontrato l’istanza di accesso del 4 dicembre 2023.

Con il medesimo ricorso le ricorrenti chiedevano l’accertamento del diritto di accesso ai documenti ai sensi dell’art. 116 c.p.a., in relazione agli atti detenuti dai Ministeri e dagli organi periferici coinvolti nel procedimento. Nel corso del giudizio, con atto depositato il 22 settembre 2025, la parte ricorrente dichiarava di non avere più interesse alla decisione, chiedendo la declaratoria di improcedibilità con compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse proveniente dalla parte ricorrente. Il fondamento della pronuncia è individuato nel principio dispositivo che informa il processo amministrativo: la parte, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, mantiene la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere più interesse alla definizione del giudizio.

Da tale premessa discende la posizione del giudice. Questi non dispone di alcun potere di procedere di ufficio, né può sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. Ne consegue che il giudice è tenuto ad adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa dalla parte.

A sostegno dell’orientamento il Collegio richiama un consolidato indirizzo giurisprudenziale, citando da ultimo Consiglio di Stato n. 120 del 2023, n. 7816 del 2022, n. 4031 del 2022, n. 1781 del 2022 e n. 968 del 2022. Il TAR sottolinea come non venga in rilievo una giurisdizione di tipo oggettivo volta all’accertamento della illegittimità degli atti in assenza di uno specifico interesse di parte che possa consentire la prosecuzione del processo.

Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. per sopravvenuto difetto di interesse. Quanto alle spese di lite, il Collegio dispone la compensazione tra le parti, tenuto conto della natura della controversia, dell’esito del giudizio e della mancata opposizione manifestata in tal senso dalle controparti costituite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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