Rigetto dell’ampliamento dell’occupazione di suolo pubblico: insussistenza del periculum in mora per interessi pretensivi (TAR Puglia n. 314 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esame dell’istanza cautelare proposta ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm. avverso un provvedimento di diniego di una richiesta di ampliamento di un’occupazione di suolo pubblico già assentita, deve ritenersi insussistente il periculum in mora qualora il provvedimento impugnato non incida sulla precedente autorizzazione e non impedisca, pertanto, la prosecuzione dell’attività imprenditoriale nell’area secondo le modalità originariamente consentite. La natura pretensiva dell’interesse fatto valere, non assistito da un titolo immediatamente satisfattivo, esclude la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile nelle more del giudizio di merito, restando la valutazione delle censure di legittimità demandata a tale fase.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di un’autorizzazione alla occupazione di suolo pubblico per l’esercizio di un chiosco, con concessione di posteggio e permesso di costruire, presentava al Comune una richiesta di occupazione temporanea dell’area di pertinenza, in sostanziale ampliamento della superficie già assentita. Con il provvedimento impugnato, l’Amministrazione comunale rigettava l’istanza. La società adiva quindi il TAR Puglia, chiedendo l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del diniego e degli atti presupposti, nonché la declaratoria del diritto a ottenere la concessione richiesta.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, esaminata la domanda cautelare, ha preliminarmente inquadrato la fattispecie nell’ambito degli interessi di natura pretensiva, caratterizzati dall’assenza di un effetto lesivo immediato derivante dal provvedimento di diniego. Ha quindi rilevato che il rigetto impugnato concerne esclusivamente la richiesta di ampliamento, senza incidere sulla vigenza della precedente autorizzazione che consente lo svolgimento dell’attività imprenditoriale secondo le modalità originariamente assentite.
Da tale premessa il Collegio ha tratto la conseguenza che non emergono concrete ragioni di pregiudizio irreparabile idonee a fondare la misura cautelare richiesta, difettando il requisito del periculum in mora.
Quanto al fumus boni iuris, i giudici hanno ritenuto che le censure dedotte dalla ricorrente richiedano un approfondimento proprio della fase di merito, non potendo trovare positiva delibazione in sede cautelare. Tale valutazione, unita alla constatazione della natura non satisfattiva della misura richiesta rispetto all’interesse azionato, ha condotto al rigetto dell’istanza incidentale.
Il Tribunale ha infine disposto la compensazione delle spese della fase cautelare, considerata la natura della controversia e l’assenza di una soccombenza piena in ordine al fumus.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.