Revoca AEP da autotrasportatore: l’iscrizione in white list non è requisito diverso dall’onorabilità (TAR Puglia, Lecce, Sez. III, n. 317 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La ritenuta diversità tra misura interdittiva antimafia e diniego di iscrizione nella c.d. “white list” prefettizia non sussiste, poiché il Legislatore ne ha stabilito la sostanziale equiparazione: ai sensi del D.P.C.M. 18 aprile 2013, l’iscrizione nella white list è subordinata alla ricorrenza dei medesimi presupposti indicati dal D.Lgs. n. 159 del 2011 per l’informazione antimafia liberatoria. Ne consegue che la perdita del requisito di onorabilità, per effetto di una misura interdittiva antimafia, legittima la revoca dell’autorizzazione all’esercizio della professione di autotrasportatore e la cancellazione dall’Albo nazionale degli autotrasportatori e dal Registro Elettronico Nazionale (REN), a prescindere dalla sussistenza della capacità finanziaria, che costituisce requisito autonomo e comunque non sufficiente in presenza della contestata carenza del requisito di onorabilità.
Il Fatto
Una ditta individuale di autotrasporto impugnava il provvedimento con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ufficio Motorizzazione Civile aveva disposto la revoca dell’autorizzazione all’esercizio della professione (AEP), con conseguente cancellazione dall’Albo nazionale degli autotrasportatori e dal Registro Elettronico Nazionale (REN).
La ricorrente contestava la legittimità del provvedimento, deducendo, in via cautelare, la diversità tra la misura interdittiva antimafia e il diniego di iscrizione nella white list prefettizia, nonché l’avvenuta dimostrazione del requisito di capacità finanziaria.
La Motivazione della Corte
Il TAR, nella delibazione sommaria propria della fase cautelare, ha ritenuto il ricorso non assistito da significativi elementi di fondatezza, respingendo l’istanza di sospensione.
Quanto al primo motivo, il Collegio ha rilevato che la pretesa diversità tra misura interdittiva antimafia e diniego di iscrizione nella white list è smentita dalla scelta del Legislatore di equipararle sostanzialmente: l’art. 1, comma 52, della legge n. 190 del 2012 e il D.P.C.M. 18 aprile 2013 subordinano l’iscrizione nella white list alla ricorrenza dei medesimi presupposti richiesti dal D.Lgs. n. 159 del 2011 per l’informazione antimafia liberatoria. La giurisprudenza citata dal Collegio conferma tale orientamento.
In relazione al requisito della capacità finanziaria, il Tribunale ha osservato che, dalla relazione sui fatti di causa depositata dall’Amministrazione e dalla documentazione prodotta dalla stessa ricorrente, l’attestazione di capacità finanziaria per l’anno di riferimento risultava trasmessa solo successivamente all’adozione del provvedimento di revoca. Analogamente, il pagamento della quota annuale di iscrizione all’Albo per l’anno 2026 risultava avvenuto prima facie solo dopo la revoca.
La carenza del requisito di onorabilità, derivante dalla misura interdittiva, è stata ritenuta comunque assorbente e non sanabile dalla sussistenza della capacità finanziaria. Il Collegio ha pertanto respinto la domanda cautelare, compensando le spese della fase.
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Nota della Redazione
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