Ricorso per ottemperanza al giudicato sulle spese del difensore antistatario (TAR Lombardia n. 3282 del 16.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. non ha contenuto costitutivo del diritto di credito accertato dal giudicato, ma assolve alla sola funzione di consentirne il soddisfacimento. I conteggi prodotti dal creditore non sono quindi vincolanti per l’amministrazione, dovendo l’esatta misura del capitale, degli interessi e della loro decorrenza essere verificata secondo il titolo e la legge. Ai fini dell’esecuzione coattiva va rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo. In caso di perdurante inerzia dell’ente è legittima la nomina del commissario ad acta.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere al difensore antistatario le spese processuali, determinate in complessivi euro 1.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso. La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata all’amministrazione.
Non avendo l’ente soddisfatto la pretesa, il creditore ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lombardia, chiedendo di ordinare la conformazione al giudicato, di condannare l’amministrazione alle somme di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. in caso di ritardo, di nominare un commissario ad acta e di liquidare le spese con distrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto rilevato che la pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è stata adeguatamente contrastata dall’ente debitore, fondandosi su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a..
Su un piano più propriamente sostanziale, il TAR ha precisato che il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito inadempiuto, ma solo la funzione di consentirne il soddisfacimento, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne consegue che l’entità delle somme calcolate dal ricorrente non è definitivamente vincolante per l’amministrazione, dovendosi verificare la misura e la decorrenza di capitale residuo e interessi secondo i parametri del titolo e della legge, con richiamo agli artt. 1283 e ss. cod. civ.
Il Collegio ha poi verificato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, che le amministrazioni statali devono rispettare dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell’avvio dell’azione per il recupero coattivo.
Il ricorso è stato quindi accolto, dichiarandosi l’inottemperanza dell’ente resistente e assegnandosi un termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione per il pagamento delle somme indicate nel giudicato, degli accessori e degli interessi maturati. Non sono state invece riconosciute le somme di cui alla richiesta lett. b) ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Per il caso di inutile decorso del termine è stato nominato commissario ad acta il dirigente indicato, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore e provvederà entro i successivi centoventi giorni, senza diritto ad alcun compenso rientrando l’attività nei suoi compiti istituzionali. L’amministrazione è stata infine condannata alle spese del giudizio, liquidate in euro 500,00 per compensi oltre accessori, con distrazione a favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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