Occupazione suolo pubblico Covid vietata su strade di viabilità principale (TAR Lazio n. 582 del 13.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle more dell’emergenza epidemiologica, le occupazioni temporanee di suolo pubblico a servizio della somministrazione restano subordinate al rispetto delle prescrizioni del Codice della strada e alla compatibilità con la sicurezza della circolazione. La normativa emergenziale non deroga al divieto di nuove occupazioni sulle sedi stradali della viabilità principale, qualificate tali dal PGTU comunale. Il divieto integra un limite estrinseco e non superabile della regolamentazione transitoria. All’istanza di concessione non è applicabile il regime del silenzio-assenso ex art. 20 della legge n. 241/1990, trattandosi di procedimento concessorio che presuppone l’esercizio di una potestà discrezionale sull’an.
Il Fatto
La società ricorrente, che esercita un’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ha chiesto a Roma Capitale il rilascio di una concessione per l’occupazione di suolo pubblico secondo la disciplina emergenziale Covid-19. L’Amministrazione ha comunicato i motivi ostativi: l’area ricade sulla sede stradale di una via inserita nell’elenco della viabilità principale, dove la normativa emergenziale non deroga al Codice della strada. Dopo il sopralluogo della Polizia Locale, che ha confermato irregolarità e difformità rispetto alla planimetria, l’istanza è stata respinta.
Una seconda istanza di ampliamento è stata parimenti rigettata e la comunicazione di mantenimento dell’occupazione archiviata. La società ha quindi impugnato le determinazioni dirigenziali, la circolare dipartimentale e le deliberazioni capitoline di riferimento, deducendo eccesso di potere e la formazione del silenzio-assenso. L’istanza cautelare è stata respinta nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso. Il motivo preliminare sulla formazione del silenzio-assenso non è fondato: secondo il consolidato indirizzo richiamato, la disciplina dell’art. 20 della legge n. 241/1990 non è applicabile alle istanze che abbiano ad oggetto l’utilizzazione di beni pubblici, poiché l’occupazione di suolo pubblico richiede un provvedimento di concessione che presuppone una potestà discrezionale sull’an, non sostituibile dal decorso del termine. L’Amministrazione ha perciò conservato il potere di provvedere espressamente.
Nel merito, il Tribunale richiama e fa proprio il principio secondo cui la D.A.C. n. 81/2020, al punto 7, prevede che il rilascio della concessione avvenga nel rispetto delle prescrizioni del Codice della strada e delle fonti normative sulla sicurezza della circolazione. L’art. 181 del d.l. n. 34/2020 non autorizza di per sé il rilascio sulle strade di viabilità principale al di fuori dei marciapiedi. L’art. 38 della D.A.C. n. 21/2021 conferma il limite della sicurezza stradale e la circolare dipartimentale lo ha esplicitato.
La qualificazione della via come strada interzonale, riconducibile al tipo E dell’art. 2 Cod. strada, non esclude l’applicabilità del divieto: decisiva è l’ascrizione alla viabilità principale operata dal PGTU. Irrilevante è che l’occupazione insista su stalli di sosta, poiché la sede stradale comprende le fasce di pertinenza e la fascia di sosta laterale. La sentenza richiama la direttiva ministeriale del 12 aprile 1995 e la coerenza della classificazione urbanistica con le previsioni del Codice.
Il ricorso è quindi respinto, con integrale compensazione delle spese di lite in deroga al criterio della soccombenza, avuto riguardo alla peculiarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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