Ottemperanza al giudicato sulla carta elettronica del docente (TAR Sicilia n. 1754 del 11.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza allorché l’amministrazione, decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, non abbia dato esecuzione al giudicato che le impone un obbligo conformativo puntuale. Il titolo esecutivo formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro, che accerta il diritto alla carta elettronica del docente, è idoneo a fondare l’ordine di esecuzione, disponendosi l’attivazione della carta e l’accreditamento dell’importo riconosciuto nel termine di sessanta giorni. Per l’ipotesi di perdurante inerzia il giudice nomina sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega, senza diritto a compensi ulteriori in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto della natura seriale del contenzioso e della modestissima complessità delle questioni, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Il Fatto

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 456/2024 del Tribunale di Marsala – Sezione lavoro, con cui era stato accertato il suo diritto ad usufruire della carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 e il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad attribuire il beneficio per un importo complessivo di euro 1.000,00, oltre accessori di legge.

La sentenza, notificata all’Amministrazione il 16 agosto 2024, non è stata impugnata ed è passata in giudicato. Nonostante il decorso del termine dilatorio, il Ministero non ha dato esecuzione al titolo. Da qui il ricorso per ottemperanza, con domanda di declaratoria di inottemperanza, ordine di esecuzione, nomina di un commissario ad acta e condanna alle spese. L’Amministrazione si è costituita con atto di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha dichiarato il ricorso ammissibile e fondato, ravvisando la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza. La sentenza del giudice del lavoro, passata in giudicato e ritualmente notificata, ha accertato il diritto della ricorrente al beneficio e ha imposto all’Amministrazione un obbligo conformativo puntuale, avente ad oggetto l’attribuzione della carta docente per gli anni scolastici indicati e il correlativo importo economico.

A fronte di tale statuizione, il TAR ha rilevato che non risulta alcuna esecuzione, pur essendo decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Tale inerzia integra la configurabilità dell’inottemperanza e giustifica l’accoglimento della domanda.

Il Tribunale ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza mediante l’attivazione della carta docente e l’accreditamento dell’importo complessivo riconosciuto in sede giurisdizionale, comprensivo degli accessori espressamente previsti nel titolo esecutivo, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore.

Per l’ipotesi di perdurante inerzia, è stato nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale pro tempore per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Il commissario dovrà attivarsi, su istanza di parte, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni, senza diritto a compensi ulteriori, in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Sulle spese il Collegio ha applicato il criterio della soccombenza, quantificandole tenendo conto della natura seriale del contenzioso, della modestissima complessità delle questioni, del limitato valore della controversia e dell’attività difensiva concretamente svolta, secondo i criteri di cui agli artt. 26 cod. proc. amm., 91 cod. proc. civ. e al d.m. n. 55/2014, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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