Diniego permesso di soggiorno stagionale illegittimo se non valuta il nuovo rapporto di lavoro (TAR Marche n. 892 del 04.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego del permesso di soggiorno per lavoro stagionale non può fondarsi su automatismi derivanti dalla mancata stipula del contratto di soggiorno con il datore di lavoro indicato nel nulla osta. L’Amministrazione è tenuta a una valutazione concreta e individualizzata ai sensi dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, verificando se l’evento sia imputabile a circostanze estranee alla sfera di controllo dello straniero e considerando l’effettivo percorso di inserimento lavorativo maturato medio tempore, anche presso un datore diverso da quello originario. La mancata instaurazione del rapporto per fatto non imputabile al lavoratore, unita alla dimostrazione di una nuova occupazione, rende illegittimo il diniego fondato sul solo venir meno del rapporto originario.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, faceva regolare ingresso in Italia con visto per lavoro subordinato stagionale, a seguito del nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione per attività presso una specifica azienda agricola. All’arrivo, tuttavia, non riusciva a stipulare il contratto di soggiorno con il datore indicato, per vicende estranee alla sua volontà e oggetto di denuncia-querela per reati connessi al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.
Trovata una diversa occupazione presso altro datore di lavoro, presentava istanza per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale. La Questura rigettava l’istanza, ritenendo ostativa la mancata stipula del contratto con il datore originario. Il TAR, previa concessione di misure cautelari, accoglieva il ricorso.
La Motivazione della Corte
Il TAR Marche ha ritenuto il provvedimento impugnato viziato per violazione dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, nonché per difetto di istruttoria e di motivazione. L’Amministrazione, secondo il Collegio, si era arrestata a un’applicazione meramente formale della disciplina, fondando il diniego sull’automatismo del venir meno del rapporto di lavoro originario, senza considerare la situazione soggettiva del lavoratore.
Il Collegio ha valorizzato la circostanza che la mancata stipula del contratto non fosse dipesa da inerzia o volontà del ricorrente, ma da vicende estranee alla sua sfera di controllo, come comprovato dalla denuncia-querela presentata. In tale prospettiva, ha richiamato l’orientamento del Cons. Stato, Sez. III, ord. n. 2550/2025, secondo cui la revoca del nulla osta non può fondarsi esclusivamente sul venir meno del rapporto originario, senza considerare la peculiarità della fattispecie e il nuovo rapporto lavorativo.
Il TAR ha inoltre precisato che il ricorrente non aveva avanzato una mera richiesta esplorativa di attesa occupazione: aveva documentato l’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro subordinato, attivando un concreto percorso di regolarizzazione. Tale circostanza rendeva la sua posizione meritevole di tutela come situazione di effettivo inserimento lavorativo alternativo, e non come semplice aspettativa.
Richiamando la giurisprudenza di merito (TAR Campania, Napoli, nn. 1572/2025 e 8429/2025; TAR Veneto, ord. n. 35/2026) e il proprio precedente (TAR Marche, n. 89/2026), il Collegio ha concluso che l’Amministrazione è tenuta a verificare se il mancato perfezionamento del rapporto originario sia imputabile a circostanze estranee al lavoratore e se il diniego sia proporzionato rispetto al concreto inserimento lavorativo maturato durante la validità del nulla osta. Il provvedimento è stato annullato ai fini del riesame della posizione del ricorrente.
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Nota della Redazione
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