Errore nel richiamo di norma abrogata e acquisizione dell’intero lotto (TAR Lazio n. 581 del 13.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il richiamo, nel provvedimento amministrativo, di una disposizione abrogata non ne determina l’illegittimità quando la norma effettivamente applicabile presenti contenuto letterale e precettivo identico, risolvendosi la discrasia in un mero refuso privo di effetti. L’acquisizione gratuita dell’area necessaria alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, ex art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, presuppone una valutazione di proporzionalità sulla possibilità di acquisire una porzione inferiore al lotto. Ove l’Amministrazione abbia escluso tale possibilità con motivazione congrua, non sindacata nel merito da specifiche censure, il provvedimento è legittimo e non configura abuso del diritto.

Il Fatto

La ricorrente era destinataria di un ordine di demolizione di opere abusive, non ottemperato. Roma Capitale aveva quindi disposto l’acquisizione gratuita delle opere, dell’area di sedime e dell’intero lotto. Quel provvedimento, impugnato, era stato annullato con sentenza parziale limitatamente all’acquisizione dell’intero lotto, per difetto di motivazione. Con successiva determinazione, l’Amministrazione ha nuovamente disposto l’acquisizione dell’intera area, dando conto delle ragioni della scelta.

La ricorrente ha impugnato il nuovo provvedimento davanti al TAR, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, l’eccesso di potere per vizio di motivazione e l’abuso del diritto. Roma Capitale si è costituita, depositando documentazione e relazione degli uffici.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto il ricorso, ritenendolo destituito di fondamento. Con l’unico motivo, la ricorrente lamentava anzitutto che l’Amministrazione avesse richiamato nel provvedimento l’art. 7 L. n. 47/1985, abrogato dall’art. 136 d.P.R. n. 380/2001 a decorrere dall’1 gennaio 2002. Il rilievo corrisponde al vero, ma non inficia la legittimità dell’atto.

Il TAR ha chiarito che un’illegittimità può derivare solo quando l’Amministrazione, richiamando una disposizione non più in vigore, pretenda di esercitare un potere che l’ordinamento non contempla più o disciplina diversamente. Nel caso di specie, la disposizione erroneamente richiamata è di identico contenuto letterale e precettivo rispetto a quella applicabile. Infatti, l’art. 7, comma 3, L. n. 47/1985 e l’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001 presentano formulazione coincidente. Il denunziato errore si risolve in un mero refuso privo di effetti vizianti, come confermato dal richiamo a precedenti giurisprudenziali sul punto.

Sotto altro profilo, la ricorrente sosteneva che il provvedimento sarebbe illegittimo perché la sua stessa motivazione ammetterebbe l’impossibilità di raggiungere, anche con l’acquisizione dell’intero lotto, lo scopo della norma, realizzando un abuso del diritto. La doglianza è infondata in fatto: dal tenore del provvedimento non emerge tale contenuto.

Dall’affermazione dell’Amministrazione secondo cui non risulta possibile acquisire un’area inferiore all’intero lotto, dovendosi prevedere l’area necessaria alla realizzazione di un’opera analoga, si ricava che Roma Capitale ha valutato, in ossequio al principio di proporzionalità, la possibilità di acquisire solo una porzione del lotto; ha escluso tale possibilità, poiché per realizzare l’opera analoga era necessario acquisire il lotto intero; e si è quindi determinata ad acquisirlo tutto. L’Amministrazione, dunque, non nega ma afferma che con l’acquisizione integrale è possibile realizzare l’opera analoga.

Il TAR ha rilevato incidentalmente che Roma Capitale ha così emendato il vizio che aveva condotto al parziale annullamento del precedente provvedimento, fornendo una motivazione basata sulla ridottissima dimensione del lotto e sulla sua conformazione. Tale motivazione non è sindacabile dal Giudice in assenza di specifiche censure al suo effettivo contenuto. Il ricorso è stato respinto, con integrale compensazione delle spese di lite in deroga al criterio della soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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