La nozione di strumentazione di ultima generazione e il sindacato sui punteggi (TAR Puglia n. 470 del 25.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La clausola del capitolato che richiede la fornitura di strumentazione di “ultima generazione”, ove non declinata in parametri oggettivi e assoluti, non impone all’operatore di offrire il prodotto di più recente immissione in commercio, ma la versione più aggiornata del modello scelto, purché conforme alle esigenze del servizio. La valutazione della rispondenza della strumentazione alle prescrizioni tecniche costituisce espressione della discrezionalità tecnica della stazione appaltante e l’offerta di un sistema differente è legittimamente esclusa solo in presenza di aliud pro alio, ossia di un bene radicalmente diverso da quello descritto nella lex specialis. Il sindacato del giudice amministrativo sui punteggi attribuiti dalla Commissione di gara non può sostituirsi alla valutazione tecnico-discrezionale, salvo il limite della abnormità della scelta; la censura che si limiti a prospettare una diversa opinabilità del giudizio tecnico è infondata, così come quella che invochi una valutazione comparativa delle offerte non prevista dai criteri di gara.

Il Fatto

La società ricorrente, seconda classificata, ha impugnato l’aggiudicazione del lotto n. 1 della procedura per l’affidamento in service di sistemi analitici e materiali di consumo all’RTI aggiudicatario, deducendo la mancata esclusione del concorrente per violazione della lex specialis e l’illegittimità dei punteggi attribuiti dalla Commissione. La controinteressata ha proposto ricorso incidentale escludente, censurando la mancata esclusione della ricorrente. La causa è stata rinviata, su richiesta congiunta, per consentire le difese sui motivi aggiunti e sul ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato prioritariamente il ricorso principale e i motivi aggiunti, potendo l’eventuale infondatezza determinare l’improcedibilità del ricorso incidentale. In relazione alla mancata esclusione dell’aggiudicataria, il Tribunale ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui la nozione di strumentazione di “ultima generazione”, in assenza di parametri oggettivi predefiniti, non può essere ancorata alla data di immissione in commercio del prodotto, ma va intesa come obbligo di fornire la più aggiornata versione del modello offerto, purché conforme alle esigenze del servizio; l’esclusione ricorre solo in caso di aliud pro alio, non configurabile quando la stazione appaltante, con clausole dal tenore generico, abbia rimesso a sé la valutazione delle qualità tecniche degli strumenti, senza sollevare obiezioni in sede di gara.

Quanto alla validazione dei reagenti di parte terza, la Corte ha rilevato che né la normativa di settore né la legge di gara richiedono una certificazione cumulativa della combinazione tra reagenti e metodiche di produttori diversi, essendo sufficiente la documentazione attestante la validazione del produttore sul sistema offerto, corredata dalle istruzioni per l’uso. Le ulteriori censure concernenti il backup funzionale del sistema di preanalitica e il progetto di installazione sono state respinte: la clausola di gara, interpretata secondo il criterio letterale e sistematico ex artt. 1362 e 1363 cod. civ., non imponeva la presenza di moduli distinti, ma un sistema complesso idoneo ad assicurare la continuità operativa, la cui valutazione spetta alla stazione appaltante, non essendo stata fornita alcuna prova della manifesta irragionevolezza della scelta tecnica.

In ordine ai punteggi, il Tribunale ha richiamato i principi che limitano il sindacato giurisdizionale alla abnormità della scelta tecnica, esclusa la sostituzione del giudice alla Commissione. Per ciascun criterio contestato, il Collegio ha verificato la sufficienza e adeguatezza delle motivazioni rese nei verbali di gara, rilevando come le doglianze attoree si sostanziassero in valutazioni soggettive e opinabili, inidonee a scalfire il giudizio tecnico; è stata altresì esclusa la necessità di una valutazione comparativa delle offerte, non prevista dai criteri premiali.

Infine, la Corte ha evidenziato come parte ricorrente non avesse dimostrato che i punteggi contestati avrebbero consentito il superamento in graduatoria dell’aggiudicataria, stante lo scarto rilevante tra le offerte. L’infondatezza del ricorso principale ha determinato l’improcedibilità per carenza di interesse del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti della controinteressata, il cui esame è assorbito dal consolidarsi della posizione di aggiudicataria. La domanda risarcitoria è stata respinta in quanto subordinata all’illegittimità degli atti impugnati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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