Ottemperanza al giudicato: il giudice amministrativo non può sindacare il merito e rigetta l’astreinte per manifesta iniquità (TAR Lombardia n. 2650 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è volto esclusivamente ad assicurare l’esecuzione del giudicato, senza possibilità di sindacare il merito della pretesa già definita. La domanda di condanna dell’amministrazione al pagamento di un’ulteriore somma di denaro ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere respinta quando l’astreinte risulti manifestamente iniqua, tenuto conto delle peculiari condizioni del debitore pubblico e delle circostanze che hanno determinato il ritardo, quale l’eccezionale mole di contenzioso seriale. La nomina del Commissario ad acta non preclude la valutazione di iniquità della penalità di mora.
Il Fatto
La vicenda trae origine dalla sentenza del Tribunale di Como che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad accreditare sulla carta elettronica del docente l’importo di € 500,00 annui per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi € 2.000,00. La sentenza, notificata al Ministero il 24 agosto 2025, era passata in giudicato. Il docente proponeva ricorso per ottemperanza, deducendo l’inadempimento dell’Amministrazione e chiedendo, inoltre, la condanna al pagamento di un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. Il Ministero si costituiva con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha dichiarato procedibile il ricorso, essendo decorso il termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza previsto dall’art. 14 del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30. Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato: la pretesa era sorretta da idonea documentazione e l’Amministrazione non aveva dedotto di aver adempiuto. Il Collegio ha quindi accolto il ricorso, dichiarando l’inottemperanza e assegnando al Ministero un termine di 90 giorni per l’accredito degli importi, con nomina fin d’ora del Commissario ad acta nella figura del Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, qualora l’inerzia perduri.
Il Collegio ha invece respinto la domanda di condanna al pagamento della penalità di mora, richiamando l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 25 giugno 2014, secondo cui l’esimente della manifesta iniquità va valutata in concreto, in relazione alle peculiari condizioni del debitore pubblico. Nel caso di specie, l’iniquità è stata desunta dalla presenza del Commissario ad acta e dalla circostanza che il ritardo nell’esecuzione era da ricondurre principalmente all’eccezionale mole di contenzioso relativo alla carta docente, avente carattere seriale.
Quanto alle spese di lite, il Collegio le ha poste a carico del Ministero soccombente, liquidandole in € 800,00 per compensi e spese, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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