Occupazione temporanea: improcedibile per carenza di interesse e difetto di giurisdizione sull’indennità (TAR Sicilia n. 310 del 02.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto avverso il provvedimento che dispone l’occupazione temporanea di aree non soggette a esproprio è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando le censure relative alla risoluzione delle interferenze siano state formulate solo in memorie non notificate, in presenza di un nuovo atto autonomamente lesivo che avrebbe dovuto essere impugnato con ricorso per motivi aggiunti o autonomo. La correttezza della determinazione dell’indennità di occupazione temporanea non vizia il provvedimento che la dispone, ma le relative controversie sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, per effetto della deroga di cui alla lettera g) dell’art. 133 c.p.a. alla giurisdizione esclusiva amministrativa in materia di espropriazione.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un fondo agricolo sito nel territorio di Enna, ha impugnato l’ordinanza n. 057/2024 del 25.06.2024 con cui il dirigente dell’ufficio espropriazioni di R.F.I. S.p.A. ha disposto, ai sensi dell’art. 49, primo comma, d.P.R. n. 327/2001, l’occupazione temporanea quinquennale di alcune particelle per la realizzazione dell’asse ferroviario Palermo-Catania-Messina, tratta Caltanissetta Xirbi-Nuova Enna, insieme all’avviso di occupazione del successivo 1 luglio 2024.

Il ricorrente ha dedotto il difetto di motivazione sull’strumentalità dell’occupazione, l’incompatibilità con le servitù di acquedotto che attraversano il fondo, l’omessa considerazione delle caratteristiche del terreno, il diniego di accesso agli atti, l’irrealistico ammontare dell’indennità annua e il pregiudizio alle condutture idriche e alla fertilità del suolo. Si sono costituiti il Consorzio affidatario dei lavori, R.F.I. S.p.A., il Commissario straordinario e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente accolto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero e del Commissario straordinario, non essendo ravvisabili atti a essi imputabili, neppure quali presupposti dell’ordinanza impugnata, lesivi dell’interesse del ricorrente. Ha invece riconosciuto la legittimazione attiva di quest’ultimo quanto al rischio per l’integrità del proprio fondo derivante dall’ipotizzato danneggiamento delle condotte idriche.

Nel merito, il Collegio ha escluso che le criticità segnalate con le memorie riguardassero una mera attività di fatto riconducibile a un soggetto estraneo al giudizio. La scelta della seconda soluzione progettuale, che ha consentito il superamento dell’interferenza censita con il codice IN44, è stata operata quantomeno dal Consorzio, senza che fossero richiamati specifici atti nella nota del 10 ottobre 2025 depositata il successivo 13 ottobre.

Quell’atto costituisce quindi un nuovo provvedimento autonomamente lesivo: è attraverso esso che l’istruttoria originariamente denunciata come manchevole verrebbe emendata, ed è in base alle sue risultanze che occorreva valutare se l’occupazione si fosse mantenuta entro i caratteri della strumentalità e dell’accessorietà. Non essendo la conoscenza dell’atto anteriore al 15 ottobre 2025, da quella data il ricorrente avrebbe potuto veicolare le proprie critiche solo mediante ricorso autonomo o per motivi aggiunti.

Poiché le censure sono state formulate unicamente in memorie non notificate, ed è mancata una contestazione della violazione dell’art. 49 d.P.R. n. 327/2001 riformulata sulle nuove caratteristiche tecniche dell’opera, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse in relazione ai primi due motivi.

Quanto al terzo motivo, relativo alla falsa applicazione dell’art. 50 d.P.R. n. 327/2001 e all’eccesso di potere per difetto di motivazione sull’indennità, il Collegio ha richiamato la deroga di cui alla lettera g) dell’art. 133 c.p.a., che sottrae alla giurisdizione esclusiva amministrativa le controversie sulla determinazione e corresponsione delle indennità. I vizi di natura pecuniaria del provvedimento espropriativo sono conoscibili soltanto dal giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto ai sensi dell’art. 11, terzo comma, c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate, in ragione del non elevato grado di chiarezza del procedimento seguito per la risoluzione delle interferenze.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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