Revoca della parità scolastica: l’assenza del certificato di agibilità non determina l’inagibilità dell’immobile (TAR Puglia n. 442 del 09.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revoca della parità scolastica fondata sulla sola assenza del certificato di agibilità dell’immobile è illegittima, poiché l’inagibilità va accertata in concreto. L’eventuale inefficacia della Segnalazione certificata di agibilità per profili urbanistici non si riversa automaticamente sul piano edilizio, atteso che il titolo abilitativo edilizio e il certificato di agibilità sono collegati a presupposti diversi. Per gli edifici costruiti prima dell’entrata in vigore del Testo unico dell’edilizia, il certificato di agibilità non è obbligatorio, richiedendosi la presenza di indici di agibilità o abitabilità sostanziale, la cui carenza deve essere dimostrata dall’amministrazione.

Il Fatto

Una società istituto paritario impugnava il decreto dirigenziale con cui l’Ufficio Scolastico Regionale aveva revocato, a far data dal 1° gennaio 2025, lo status di parità scolastica per due corsi attivi, in ragione della presunta inagibilità dell’immobile sede dell’attività didattica. L’amministrazione, cui era stata dichiarata l’inefficacia della SCA presentata dalla proprietaria dell’edificio, ne deduceva la perdita dei requisiti di sicurezza e igiene. Con successivi provvedimenti l’amministrazione revocava la sospensione del primo decreto e rigettava la richiesta di trasferimento della sede.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha ritenuto fondato il ricorso, rilevando che la società ricorrente aveva prodotto una documentazione idonea a dimostrare la sussistenza dei requisiti di agibilità, sicurezza e igiene, includendo pareri ASL, certificati statici e di prevenzione incendi. Al contrario, l’amministrazione non aveva considerato tali elementi, fondando la propria determinazione esclusivamente sull’inefficacia dichiarata della SCA.

La Corte ha chiarito che l’inefficacia della SCA, riconducibile a profili urbanistici – la mancata realizzazione del progetto di lottizzazione – non comporta la perdita automatica dell’agibilità dell’immobile, poiché i piani urbanistico ed edilizio non sono sovrapponibili. Ha valorizzato la natura sostanziale dell’accertamento richiesto, rammentando che per gli edifici costruiti prima del 1967, come quello in oggetto, non era previsto il rilascio del certificato di agibilità, la cui assenza formale non coincide con la carenza delle condizioni oggettive di agibilità.

La sentenza ha precisato che l’obbligo di dotarsi del certificato di agibilità, introdotto dal Testo unico dell’edilizia, opera solo per gli edifici realizzati successivamente alla sua entrata in vigore o per quelli oggetto di interventi edilizi rilevanti. L’illegittimità del decreto di revoca comporta, per invalidità derivata, l’annullamento anche dei successivi provvedimenti che ne costituivano attuazione, incluso il diniego di trasferimento della sede, poiché lo status di parità scolastica non era mai venuto meno.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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