Esclusione per soglia tecnica e sindacato sui punteggi di gara (TAR Piemonte n. 1690 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione delle offerte tecniche nelle procedure di gara costituisce espressione di ampia discrezionalità tecnica della Commissione giudicatrice ed è insindacabile nel merito, salvo macroscopici errori di fatto, illogicità o irragionevolezza manifesta, non essendo sufficiente evidenziare la mera non condivisibilità del giudizio tecnico. Il rispetto della soglia escludente prevista dal disciplinare opera quale condizione autonoma di ammissione alla gara. Quanto al requisito di idoneità professionale di cui all’art. 100, comma 3, d.lgs. n. 36/2023, l’iscrizione camerale richiesta è per un’attività pertinente, anche se non coincidente, con l’oggetto dell’appalto, dovendosi accertare la coerenza secondo una considerazione globale e complessiva delle prestazioni dedotte in contratto, non atomistica. Il ricorso proposto dal terzo classificato che censuri la sola posizione dell’aggiudicatario è inammissibile per carenza di interesse, non potendo derivargli alcuna utilità concreta dallo scorrimento in favore del secondo classificato.
Il Fatto
Un Comune ha indetto una procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di illuminazione votiva nei due cimiteri cittadini per il triennio 2026-2028. All’esito della valutazione delle offerte tecniche, la Commissione giudicatrice ha escluso la ricorrente avendo la sua offerta tecnica ottenuto un punteggio inferiore alla soglia escludente di 40 punti prevista dal disciplinare. La concessione è stata aggiudicata a un’altra società, prima in graduatoria.
La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione e gli atti presupposti, inclusa la nomina della Commissione, chiedendo l’annullamento, la declaratoria di inefficacia del contratto e il subentro. Si è costituito il Comune resistente. La domanda cautelare è stata respinta in primo grado e in appello cautelare, con contestuale ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti della seconda e terza classificata, alle quali il ricorso è stato regolarmente notificato senza costituzione in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo contesta il punteggio attribuito all’offerta tecnica, distinguendo tra criteri non discrezionali e criteri qualitativi. Quanto alla mancata attribuzione del punto per la presenza di modulistica in formato pdf sul sito internet, la censura è infondata: la ricorrente non ha provato che il modulo fosse presente al momento dello svolgimento della procedura di gara e non caricato successivamente, trattandosi di circostanza attinente a un sito di sua proprietà.
Analoga conclusione vale per la pluralità di modalità di pagamento: il bonifico su IBAN bancario e quello su IBAN postale non comportano una effettiva diversificazione delle opzioni offerte al cittadino, mentre le modalità proposte dall’aggiudicataria sono state correttamente considerate autonome, dovendo la diversità valutarsi dal punto di vista dell’utente. Diverso è il caso dei criteri 4.B: la Commissione avrebbe dovuto valutare il promemoria telefonico, espressamente previsto dal disciplinare, ma la mancata valutazione non avrebbe potuto determinare il punteggio preteso né, di per sé, incidere sull’esito della gara.
Sui criteri discrezionali, il Collegio richiama il principio secondo cui la valutazione delle offerte tecniche è espressione di ampia discrezionalità tecnica, con sindacato limitato al limite dell’abnormità della scelta tecnica. Nel caso concreto, la Commissione ha valorizzato la mancanza di una descrizione puntuale delle fasi operative di attivazione, il carattere standard delle soluzioni proposte e la carente specificazione della cadenza temporale dei controlli: valutazioni coerenti con il disciplinare e non sindacabili nel merito.
Il secondo motivo, relativo alla composizione della Commissione per asserita carenza di competenza di un componente, è infondato: la competenza richiesta ai commissari va riferita ad aree tematiche omogenee e non alle singole attività oggetto dell’appalto, con valutazione complessiva dei curricula e possibilità di integrazione reciproca delle professionalità.
Il terzo motivo, sull’asserita insussistenza del requisito di idoneità professionale in capo all’aggiudicataria, è inammissibile per carenza di interesse: l’eventuale esclusione comporterebbe lo scorrimento in favore della seconda classificata, senza utilità concreta per la ricorrente, terza classificata. Nel merito è comunque infondato, essendo l’attività camerale dell’aggiudicataria pertinente all’oggetto della concessione e risultando documentato l’effettivo svolgimento di attività corrispondente. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese in favore del Comune resistente.
Nota della Redazione
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