Inammissibile il ricorso che chiede una rivalutazione delle prove (Cass. pen. Sez. VII n. 35112 del 01.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, senza la necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, si limiti a riproporre censure già vagliate e disattese dal giudice di merito. La doglianza che tende a una rivalutazione delle fonti probatorie, ovvero a una loro alternativa rilettura, è estranea al sindacato di legittimità quando non sia correlata alla pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali. La motivazione del giudice di merito, scevra da aporie logiche, è insindacabile in cassazione quanto alla valutazione unitaria degli elementi probatori. All’inammissibilità del ricorso conseguono, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna alle spese processuali e il pagamento della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Il Fatto
Il ricorrente è stato ritenuto colpevole, dal Gup del Tribunale, del reato di cui all’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, con condanna alla pena ritenuta di giustizia. La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 14.11.2025, ha confermato la pronuncia di primo grado.
Avverso tale decisione il condannato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo con un unico motivo l’erronea applicazione della legge penale in riferimento alla medesima disposizione in materia di stupefacenti.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte muove dalla verifica della censura articolata e ne rileva anzitutto il carattere reiterativo: il profilo di doglianza era già stato adeguatamente vagliato e disatteso dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici. Il ricorso, inoltre, non è scandito dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
Il motivo è poi volto a prefigurare una rivalutazione, o quantomeno un’alternativa rilettura, delle fonti probatorie. Un simile scrutinio è estraneo al sindacato di legittimità ed è avulso da una pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. Manca, dunque, il presupposto che solo potrebbe giustificare l’intervento della Corte.
Su un piano distinto, la Cassazione osserva che la sentenza impugnata è sorretta da motivazione esente da aporie logiche. La Corte territoriale ha ritenuto l’attribuibilità al ricorrente della sostanza rinvenuta sulla base di una congerie di elementi probatori unitariamente considerati. Tra questi assumono rilievo la disponibilità, da parte del prevenuto, delle chiavi dell’immobile e il rinvenimento, in una camera da letto dell’appartamento, di documenti a lui riconducibili, tra cui una fattura con il suo codice fiscale e la richiesta di residenza inviata al Comune.
Da tali premesse discende la declaratoria di inammissibilità del ricorso. A norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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