Inammissibile il ricorso che ripropone i motivi già respinti in appello (Cass. pen. Sez. VII n. 35107 del 01.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga le stesse questioni già devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione coerente e adeguata, senza sottoporle ad autonoma e argomentata confutazione. Le doglianze così prospettate, anche quando evocano censure in fatto, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato, risultando generiche. Non integra travisamento della prova la sentenza che abbia selezionato e coordinato gli elementi ritenuti rilevanti secondo un itinerario argomentativo non illogico, senza attribuire al materiale probatorio un contenuto inesistente o radicalmente difforme. Nel giudizio di legittimità non si procede a un nuovo accertamento del fatto, ma al solo controllo della tenuta logica e giuridica della motivazione impugnata.

Il Fatto

La Corte di appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la decisione del Tribunale di Torre Annunziata che aveva dichiarato il ricorrente responsabile del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), e commi 2-bis, 2-sexies e 2-septies, cod. strada, per avere guidato un ciclomotore in stato di ebbrezza, con tasso alcolemico pari a 2,3 g/l, provocando un sinistro stradale e commettendo il fatto tra le ore 22 e le ore 7. La condanna era stata fissata in un anno di arresto e 4.000,00 euro di ammenda.

Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, denunciando manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova, con riguardo alla deposizione del teste di polizia giudiziaria e alla testimonianza difensiva, nonché violazione dell’art. 533 cod. proc. pen., assumendo che la responsabilità sarebbe stata affermata in assenza di prova certa della guida del mezzo e senza adeguata confutazione dell’ipotesi alternativa della conduzione da parte del fratello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto i motivi inammissibili. Il ricorrente, non senza evocare in larga misura censure in fatto non proponibili in sede di legittimità, si è nella sostanza limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione coerente e adeguata, senza sottoporle ad autonoma e argomentata confutazione.

La Corte ha richiamato il principio secondo cui è inammissibile il ricorso fondato sugli stessi motivi proposti con l’appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l’insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608).

Nel merito, la Corte territoriale aveva già confutato la tesi riproposta, richiamando la ricostruzione dei Carabinieri intervenuti nell’immediatezza del sinistro, il trasporto dell’imputato presso il presidio ospedaliero, gli accertamenti sanitari ivi eseguiti e le conseguenze dell’incidente. In tale quadro probatorio non risultava attestata, sul luogo del fatto e presso l’ospedale, la presenza del fratello indicato dalla difesa come possibile conducente.

La motivazione impugnata aveva altresì esaminato la deposizione del teste difensivo, reputandola non decisiva: anche a voler valorizzare il riferimento alla sera antecedente, la Corte di appello ha osservato che il sinistro si verificò alle ore 4.40 del giorno successivo e che il teste nulla aveva indicato in ordine all’orario in cui l’imputato e il fratello avrebbero lasciato il locale. Il ricorso non dimostra dunque alcuna decisiva discrasia percettiva o rappresentativa della prova, ma pretende di trasformare un dato temporalmente non concludente in elemento idoneo a sovvertire la ricostruzione accolta.

Non sussiste pertanto il denunciato travisamento: la sentenza impugnata non ha attribuito al materiale probatorio un contenuto inesistente o radicalmente difforme, ma ha selezionato e coordinato gli elementi rilevanti secondo un itinerario argomentativo non illogico. Le deduzioni difensive sollecitano al contrario una diversa lettura delle risultanze istruttorie e una rivalutazione dell’attendibilità delle fonti, operazione preclusa in cassazione. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, secondo i criteri indicati da Corte cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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