Finanziamento soci in qualsiasi forma e simulazione della cessione di quote (Cass. civ. Sez. I n. 18526 del 08.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La nozione di finanziamento dei soci a favore della società, rilevante ai fini della postergazione ex art. 2467 c.c., non è circoscritta ai contratti di credito, ma si estende espressamente ai finanziamenti effettuati in qualsiasi forma, ricomprendendovi ogni apporto economico utile proveniente dal socio. In tema di simulazione del contratto di cessione di partecipazioni sociali, la relativa qualificazione giuridica appartiene al giudice di merito e la censura in sede di legittimità è ammissibile solo nei limiti del vizio di sussunzione. La violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. è deducibile in cassazione solo quando il giudice, dopo aver qualificato gravi, precisi e concordanti gli indizi, li ritenga inidonei alla prova presuntiva, o, all’opposto, li reputi tali pur avendoli considerati non gravi, non precisi e non concordanti.
Il Fatto
Un socio, già legale rappresentante della società poi fallita, propone opposizione allo stato passivo contro il diniego di ammissione di un credito chirografario di rilevante importo, insinuato quale corrispettivo residuo della cessione di una quota societaria, ma descritto come finanziamento soci infruttifero.
Il curatore eccepisce la simulazione del contratto di cessione di quote, sostenendo che esso dissimuli un finanziamento soci postergabile; il giudice delegato e poi il tribunale escludono il credito, ritenendo non credibile il prezzo pattuito. Il socio ricorre per cassazione con tre mezzi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo contesta la qualificazione dell’operazione, sostenendo che le quote sociali possono essere donate, vendute o permutate, ma non mutuate, e che la natura infungibile delle partecipazioni escluderebbe la configurabilità del mutuo. La Corte reputa la censura inammissibile perché investe il merito, a fronte dell’ampia latitudine della nozione di finanziamento dei soci contenuta nell’art. 2467 c.c., non limitata ai contratti di credito ma estesa ai finanziamenti effettuati in qualsiasi forma.
Il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità sul punto e osserva che anche la dottrina prevalente legge la nozione di finanziamento in senso sostanziale, includendovi ogni apporto economico utile del socio, comprese la prestazione di garanzie e la fornitura di merci o servizi protratta nel tempo senza versamento del corrispettivo.
Il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 2729 c.c., lamentando che la simulazione sarebbe stata affermata su indizi privi dei caratteri di gravità, precisione e concordanza. La Corte ricorda che in sede di legittimità la violazione delle norme sul ragionamento presuntivo è censurabile solo per vizio di sussunzione: quando il giudice, dopo aver qualificato gravi, precisi e concordanti gli indizi, li ritenga inidonei alla prova, oppure quando, pur considerandoli non gravi, non precisi e non concordanti, li reputi sufficienti. Non è invece ammissibile la critica che si traduca in una diversa ricostruzione dei fatti o in un’inferenza probabilistica alternativa.
Il terzo motivo denuncia la mancata ammissione del credito con collocazione postergata, ma risente della novità della questione, non dibattuta nelle fasi precedenti. Dalle argomentazioni del giudice di merito traspare, peraltro, il riferimento a una duplice simulazione, non solo del negozio ma anche di un suo elemento, il prezzo della cessione, ritenuto inferiore all’importo apparentemente pattuito. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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