Avanzamento degli ufficiali: il precedente disciplinare giustifica il giudizio di non idoneità (TAR Lazio n. 10879 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di non idoneità all’avanzamento degli ufficiali, di cui all’art. 1093, comma 1, d.lgs. n. 66/2010, costituisce espressione di amplissima discrezionalità tecnica della Commissione di avanzamento, sindacabile dal giudice amministrativo solo in presenza di valutazioni macroscopicamente incoerenti o irragionevoli. La valutazione di idoneità è una fase autonoma e preliminare rispetto all’attribuzione del punteggio di merito e può fondarsi anche su un episodico precedente disciplinare, ove connotato da gravità e sintomaticità, senza che l’eccellenza dei precedenti di carriera abbia effetto sanante. Il precedente disciplinare non costituisce motivo ostativo automatico e permanente all’avanzamento, salvo che ricorrano le condizioni dell’art. 1051, comma 8, d.lgs. n. 66/2010.
Il Fatto
Un Capitano dell’Esercito, dopo una condanna penale definitiva per minacce, accesso abusivo a sistema informatico, sottrazione di corrispondenza e diffamazione, aggravata dalla sanzione disciplinare della sospensione dal servizio, veniva giudicato non idoneo all’avanzamento al grado di Maggiore per gli anni 2023 e 2024. La Commissione Ordinaria di Avanzamento motivava il diniego richiamando la sanzione disciplinare di stato, ritenuta ostativa al possesso dei requisiti morali richiesti dall’art. 1093 d.lgs. n. 66/2010. L’ufficiale impugnava i provvedimenti, deducendo il difetto di motivazione e la mancata valutazione complessiva della sua carriera, caratterizzata da qualifiche eccellenti e onorificenze.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso, ricostruendo il sistema normativo dell’avanzamento a scelta. La valutazione di idoneità, disciplinata dall’art. 1058 d.lgs. n. 66/2010 e dall’art. 701 d.P.R. n. 90/2010, costituisce una fase preliminare e autonoma rispetto alla successiva attribuzione del punteggio di merito. In tale fase la Commissione accerta, con apprezzamento sintetico e globale, il possesso dei requisiti necessari per adempiere le funzioni del grado superiore, godendo di amplissimi margini di discrezionalità tecnica.
La motivazione del giudizio di non idoneità, pur sintetica, è stata ritenuta legittima in quanto richiama per relationem il provvedimento disciplinare definitivo, dal quale emerge l’oggettiva gravità delle condotte accertate in sede penale. Il Collegio ha escluso che la Commissione dovesse ponderare analiticamente tutti gli elementi della carriera dell’ufficiale, in quanto l’eccellenza dei precedenti non ha effetto sanante rispetto a “mende” di carattere penale e disciplinare, come già affermato da Cons. Stato, IV, n. 342/2015 e da TAR Lazio, I-bis, n. 15373/2024.
Il TAR ha precisato che il sindacato del giudice amministrativo su tali valutazioni è limitato ai vizi di manifesta incongruità e irragionevolezza, non potendo sostituire i propri criteri a quelli dell’Amministrazione. Nella specie, la sanzione disciplinare, cronologicamente vicina all’aliquota di avanzamento del 2023, costituiva un elemento sintomatico rilevante, tale da giustificare il giudizio di carenza del requisito morale. Il ricorrente non ha fornito prova di errori di fatto o di diritto, né dell’illogicità della valutazione commissariale.
Il Collegio ha infine chiarito che il precedente disciplinare non determina un automatismo escludente permanente, attenendo a una valutazione discrezionale caso per caso. L’esclusione da ogni procedura di avanzamento opera solo nelle fattispecie dell’art. 1051, comma 8, d.lgs. n. 66/2010, non ricorrente nella specie. Pur in presenza di una sanzione grave e recente, la Commissione avrebbe potuto in astratto valutare diversamente, ma la scelta compiuta non è sindacabile in assenza di profili di irragionevolezza manifesta.
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Nota della Redazione
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