Carta del docente, ottemperanza al giudicato del giudice ordinario (TAR Sicilia n. 76 del 12.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche per le sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 decorre dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione. L’inadempimento dell’amministrazione non è giustificato dalla mole del contenzioso pendente sulla medesima materia. Accertato l’inadempimento, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato e, per il caso di perdurante inerzia, nomina un commissario ad acta.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm. per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Trapani n. 377/2023, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuire in suo favore la c.d. carta del docente per l’anno scolastico 2021/2022, nella misura di euro 500,00.
Il Ministero si è costituito in giudizio evidenziando la mole di contenzioso nazionale in materia e i conseguenti ritardi nell’esecuzione delle decisioni dei tribunali. La causa è stata discussa in camera di consiglio e posta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta anzitutto il profilo dell’ammissibilità. L’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. consente il giudizio di ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata. Nel caso di specie la pretesa si fonda su una sentenza del Tribunale di Trapani il cui passaggio in giudicato è stato attestato dalla cancelleria competente.
Il Collegio verifica poi il rispetto degli ulteriori adempimenti cui il legislatore subordina la proponibilità dell’azione. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 risulta rispettato, essendo stata notificata all’amministrazione la sentenza dichiarata conforme all’originale; il ricorso è stato successivamente notificato e depositato.
Accertato l’inadempimento del Ministero, il Tribunale lo dichiara non giustificato dall’entità del contenzioso registrato in materia. Il ritardo organizzativo dell’amministrazione non può infatti incidere sull’esecuzione del giudicato, che costituisce attuazione del diritto accertato dal giudice ordinario.
Il ricorso è pertanto accolto. Il Tribunale ordina al Ministero di dare esecuzione alla sentenza attraverso il riconoscimento della carta del docente spettante al ricorrente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della presente sentenza, se anteriore.
Per l’ipotesi di perdurante inadempimento viene sin d’ora nominato commissario ad acta il Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega, che provvederà su istanza della parte interessata in un ulteriore termine di sessanta giorni. Il Collegio esclude l’attribuzione di ulteriore compenso invocando il principio della onnicomprensività della retribuzione dirigenziale: la disposizione dell’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001, come introdotta dall’art. 1, comma 777, l. n. 208/2015, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti ex l. n. 89/2001, è applicabile per analogia alle altre condanne al pagamento di somme di denaro. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto del carattere seriale della controversia, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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