Associazione familiare per il narcotraffico e termine di deposito del riesame (Cass. pen. Sez. VI n. 31035 del 12.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il termine di quarantacinque giorni per il deposito della motivazione dell’ordinanza che definisce il procedimento di riesame, la cui inosservanza determina, ex art. 309, comma 10, cod. proc. pen., la perdita di efficacia dell’ordinanza applicativa della misura, decorre dalla pubblicazione del dispositivo, integrata dal deposito attestato dalla cancelleria, e non dalla data della sua deliberazione in camera di consiglio. Ai fini della configurabilità del delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 occorrono l’esistenza di un gruppo consapevolmente aggregato per il compimento di una serie indeterminata di reati in materia di stupefacenti e l’organizzazione di attività personali e di beni economici per il perseguimento del fine illecito comune. La partecipazione al sodalizio richiede un apporto individuale apprezzabile e non episodico, che può risolversi anche in un contributo temporalmente limitato, purché dimostrativo dell’affectio societatis. I rapporti di parentela tra gli indagati non escludono la configurabilità dell’associazione quando si accompagnino a stabile organizzazione, ripartizione dei ruoli e sistematica cooperazione.
Il Fatto
Il Tribunale per il riesame, in parziale riforma dell’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari che aveva applicato la custodia in carcere per i reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, ha escluso le aggravanti dei commi 3 e 4 dell’art. 74, confermando nel resto il provvedimento genetico.
Avverso tale ordinanza i difensori del ricorrente hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi: la tardività del deposito della motivazione del riesame; la mancata trasmissione integrale dei brogliacci delle intercettazioni; il difetto di gravi indizi del delitto associativo; l’insussistenza delle esigenze cautelari e l’inadeguatezza della misura applicata.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è dichiarato manifestamente infondato. La Corte, richiamando il consolidato orientamento (Sez. 2, n. 38154 del 14/10/2025, Romeo, Rv. 288850-01; Sez. 5, n. 44153 del 13/06/2018, D., Rv. 274177-01; Sez. 1, n. 26399 del 28/02/2018, Barba, Rv. 273364-01), afferma che il termine ex art. 309, comma 10, cod. proc. pen. decorre dalla pubblicazione del dispositivo, integrata dal deposito attestato dalla cancelleria, e non dalla deliberazione in camera di consiglio.
Nel caso di specie il provvedimento risulta tempestivamente depositato: alla pubblicazione del dispositivo, avvenuta il 05/03/2026, ha fatto seguito il deposito delle motivazioni il 18/04/2026, nel rispetto del termine di quarantacinque giorni indicato dal Tribunale in ragione della complessità della motivazione.
Il secondo motivo è dichiarato inammissibile perché meramente reiterativo di censura già vagliata e disattesa, oltre che manifestamente infondato. Ai sensi dell’art. 309, comma 5, cod. proc. pen., devono essere depositati gli atti di cui all’art. 291, comma 1, cod. proc. pen., cioè quelli posti a fondamento della misura. La parte non può chiedere il deposito di atti diversi, né limitarsi ad allegazioni generiche: ha l’onere di indicare quali documenti sarebbero stati omessi, fornendo la prova storica o logica del loro contenuto favorevole.
Il terzo motivo è inammissibile. In tema di gravi indizi, la Corte verifica il rispetto dei canoni della logica e dei principi di diritto, senza poter sindacare la ricostruzione dei fatti, salvo il caso di motivazione manifestamente illogica (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715-01). L’elemento distintivo del delitto associativo rispetto al concorso di persone nel reato continuato va individuato non solo nell’accordo criminoso e nella permanenza del vincolo, ma anche nell’organizzazione che consenta la realizzazione concreta del programma (Sez. 6, n. 17467 del 21/11/2018, Noure El Hadij Malick, Rv. 275550).
Nel caso di specie l’ordinanza ha dato conto dell’esistenza di un vincolo associativo stabile, desunto dalla disponibilità di una base logistica nell’abitazione familiare, dalla ripartizione dei ruoli, dalla continuità dell’attività criminale e dall’esistenza di una cassa comune. Né assume rilievo il richiamo ai rapporti di parentela, compatibili con la configurazione associativa quando si accompagnino a stabile organizzazione e sistematica cooperazione.
Il quarto motivo è manifestamente infondato. La prognosi di pericolosità non si rapporta solo all’operatività dell’associazione o alla data ultima dei reati-fine, ma postula una valutazione complessiva, nella quale il tempo trascorso è solo uno degli elementi rilevanti (Sez. 3, n. 16357 del 12/01/2021, Rv. 281293-01). Il Tribunale ha congruamente escluso l’adeguatezza degli arresti domiciliari, essendo l’attività illecita gestita proprio dall’abitazione. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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