Espulsione detenuto: la nomina difensore fiduciario non vale nel procedimento di sorveglianza (Cass. pen. Sez. I n. 6765 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di espulsione dello straniero come misura alternativa alla detenzione, la nomina del difensore di fiducia intervenuta nel procedimento di cognizione o di esecuzione non spiega effetti nel distinto procedimento di sorveglianza, avente ad oggetto il decreto espulsivo adottato ai sensi dell’art. 16 d.lgs. n. 286/1998. Ne consegue che, qualora il condannato non abbia provveduto a una nuova nomina fiduciaria riferita a tale specifico procedimento, la comunicazione del decreto deve essere validamente effettuata al difensore di ufficio. L’eventuale omissione della notifica al difensore di fiducia, ove già nominato per il procedimento di espulsione, integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, non sanata dalla tempestiva proposizione dell’opposizione. L’atto di opposizione proposto personalmente dall’interessato, privo di motivi, deve essere seguito, entro il termine per impugnare, da un valido atto contenente le ragioni, a pena di inammissibilità.
Il Fatto
Il Magistrato di sorveglianza aveva disposto, ai sensi dell’art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, l’espulsione di un detenuto straniero quale sanzione sostitutiva della pena detentiva in espiazione. Il decreto era stato notificato al difensore di ufficio e al detenuto, il quale aveva proposto personalmente e tempestivamente opposizione, senza però specificare i motivi. Successivamente, un legale, asseritamente nominato di fiducia per la fase di esecuzione, aveva proposto opposizione, dapprima senza procura e poi esibendo una nomina successiva alla scadenza del termine. Il Tribunale di sorveglianza aveva dichiarato inammissibile l’opposizione per tardività.
Avverso tale ordinanza il detenuto, per il tramite dei suoi difensori, aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 16 citato e della disciplina sulla notifica al difensore di fiducia, nonché l’illogicità della motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha premesso che l’opposizione avverso il decreto di espulsione è assoggettata alle regole generali delle impugnazioni: i motivi possono essere formulati anche successivamente alla dichiarazione, purché seguano nel termine e con le forme prescritte. Nel caso di specie, l’atto personale del detenuto, privo di motivi, non era stato seguito da un valido atto integrativo entro il termine di dieci giorni, essendo tardive le opposizioni proposte dal difensore. Il Collegio ha quindi ritenuto incensurabile la declaratoria di inammissibilità.
Quanto alla dedotta violazione del diritto di difesa, la Corte ha condiviso il principio dell’autonomia dei procedimenti: la nomina del difensore di fiducia effettuata per il giudizio di cognizione o per altri procedimenti di esecuzione o di sorveglianza non si estende automaticamente al procedimento di espulsione. Tale principio si fonda sull’art. 666, comma 3, cod. proc. pen., applicabile ai procedimenti dinanzi al tribunale di sorveglianza, che impone la nomina di un difensore di ufficio per l’interessato che ne sia privo.
La Corte ha poi distinto il caso scrutinato dai precedenti richiamati dal ricorrente, ove l’omessa notifica al difensore di fiducia era stata sanzionata con la nullità di ordine generale. In quelle fattispecie, la nomina fiduciaria era stata accertata come antecedente all’emissione del decreto e riferita specificamente al procedimento di espulsione. Al contrario, nel caso in esame, la nomina del legale per il procedimento espulsivo era intervenuta solo in data successiva alla scadenza del termine per opporre, risultando le precedenti nomine riferite ad altri procedimenti (permesso premio, liberazione anticipata, misure alternative), del tutto autonomi.
Infine, la Corte ha ritenuto la questione della sopravvenuta ammissione all’affidamento in prova estranea alla regiudicanda, potendo essere eventualmente dedotta nella competente sede. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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