Ricorso inammissibile se reitera motivi senza confrontarsi (Cass. pen. Sez. 7 n. 2477 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di specificità ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre le medesime censure già dedotte con l’atto di appello e motivatamente respinte dal giudice di secondo grado, senza instaurare un confronto puntuale con le argomentazioni della decisione impugnata. La funzione tipica dell’impugnazione è la critica argomentata al provvedimento, che esige l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento del dissenso. Il sindacato di legittimità sulla motivazione in tema di circostanze attenuanti generiche, attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. e recidiva resta limitato alla verifica di assenza di vizi logici e di coerenza con le emergenze processuali, senza possibilità di un riesame nel merito.
Il Fatto
Con sentenza del 13 marzo 2025 la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia del locale Tribunale dell’11 dicembre 2023, con cui l’imputato era stato condannato alla pena di mesi due e giorni sei di reclusione ed euro 57,00 di multa per il reato di furto tentato.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione tramite il difensore, deducendo con un unico motivo la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in relazione a tre profili: l’omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. e l’applicazione della recidiva reiterata specifica e infraquinquennale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che il motivo proposto non fosse deducibile in sede di legittimità. Quanto al diniego delle attenuanti generiche, la motivazione della Corte di appello è stata giudicata priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, e pertanto insindacabile in cassazione, in conformità al principio espresso da Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008.
Con riguardo alla mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., la censura non si confrontava con la motivazione resa dal giudice di secondo grado in replica alle analoghe doglianze appellate, limitandosi a reiterare le critiche già espresse contro la sentenza di primo grado. La Corte ha richiamato il principio per cui la funzione tipica dell’impugnazione è la critica argomentata al provvedimento, realizzata attraverso motivi specifici che, a pena di inammissibilità, devono indicare le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno di ogni richiesta. La mancanza di un confronto puntuale con le argomentazioni della decisione impugnata determina l’inammissibilità del ricorso, come affermato da Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013 e da successive pronunce conformi.
In relazione alla recidiva qualificata, la Corte ha rilevato che la censura era priva di adeguato confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata, che risultavano lineari e congrue. La motivazione si conformava ai principi che regolano gli aumenti di pena per i recidivi: il giudice di merito non aveva dedotto la pericolosità sociale dal mero dato dei precedenti specifici, ma aveva esaminato, alla luce dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto tra il fatto e le precedenti condanne, verificando la perdurante inclinazione al delitto come fattore criminogeno, secondo l’indirizzo di Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016 e delle Sezioni Unite n. 35738 del 27/05/2010.
Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero, in coerenza con Corte Cost. sent. n. 186/2000.
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Nota della Redazione
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