Falso ideologico in relazione di servizio e dolo generico del pubblico ufficiale (Cass. pen. Sez. V n. 24532 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico, di cui all’art. 479 cod. pen., la condotta del pubblico ufficiale che nella relazione di servizio documenti come direttamente constatate circostanze non cadute sotto la sua immediata percezione. Sul piano soggettivo è sufficiente il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà dell’immutatio veri, senza che siano necessari l’animus nocendi o l’animus decipiendi e senza che la mera negligenza o leggerezza percettiva assuma rilievo. L’esclusione del dolo di calunnia non determina alcuna antinomia con l’affermazione di responsabilità per falso, fondandosi i due delitti su presupposti strutturali e soggettivi distinti. L’innocuità della falsità è configurabile solo quando la difformità dal vero investa un profilo del tutto marginale, privo di incidenza sul significato e sulla funzione probatoria dell’atto, e non può essere apprezzata in relazione all’uso successivo dell’atto o all’esito del procedimento.
Il Fatto
Due operanti della polizia stradale, in servizio, redigono una relazione di servizio nella quale attestano circostanze relative alla condotta di guida di due soggetti, denunciati per una presunta gara di velocità su strada urbana. I denunciati vengono iscritti nel registro degli indagati e successivamente destinatari di provvedimento di archiviazione, all’esito di una ricostruzione operata attraverso la visione di una dash-cam installata su una delle auto.
Il Tribunale condanna gli operanti per falso ideologico e calunnia. La Corte d’appello di Torino, in parziale riforma, li assolve dal delitto di calunnia per insussistenza del dolo, confermando la responsabilità per il falso ideologico e rideterminando la pena. Propongono ricorso per cassazione gli imputati, deducendo tre motivi: omessa applicazione della diminuente per il rito abbreviato; vizio di motivazione e contraddittorietà tra l’assoluzione dalla calunnia e la condanna per falso; conferma dell’entità del risarcimento del danno in favore delle parti civili.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la dedotta contraddittorietà motivazionale. La sentenza d’appello ha correttamente distinto l’ambito rappresentativo e volitivo dei due delitti: ha escluso la prova della consapevolezza dell’innocenza dei denunciati, necessaria per la calunnia, e ha invece accertato la consapevole divergenza tra quanto attestato nella relazione e quanto risultato dalla visione della videoripresa.
Sul versante del falso, il Collegio ribadisce che l’art. 479 cod. pen. è configurabile a titolo di dolo generico, coincidente con la consapevolezza della non veridicità dell’attestazione. Restano irrilevanti la mera negligenza o la leggerezza percettiva, inidonee a integrare una forma colposa della fattispecie. Richiamando la giurisprudenza di legittimità — Sez. V n. 15255 del 15.03.2005 e Sez. V n. 17929 del 20.01.2020 — la Corte conferma che, in tema di relazione di servizio, è dolosa la trasfusione di una rappresentazione, anche solo parziale, non conforme al vero dei fatti caduti sotto la diretta percezione del pubblico ufficiale, senza necessità di uno specifico fine di nuocere o ingannare.
Il discrimine tra i due reati è individuato nello scarto tra il percepito e il rappresentato: l’offesa tipica del falso ideologico si radica proprio quando l’atto documenti come direttamente constatate circostanze non cadute sotto l’immediata percezione dell’operante. L’eventuale persuasione sulla riconducibilità della condotta a una gara di velocità non vale, dunque, a escludere il dolo del falso in ordine ai segmenti narrativi isolati dalla sentenza d’appello come non corrispondenti al reale contenuto percettivo.
Quanto alla dedotta innocuità del falso, la Corte richiama Sez. V n. 5896 del 2020 e Sez. V n. 28599 del 07.04.2017: l’innocuità è ammissibile solo per difformità marginali, prive di incidenza sul significato dell’atto. Nel caso concreto, l’attestazione di non aver mai perso di vista i conducenti costituisce il presupposto cognitivo della successiva descrizione della condotta di guida: la documentazione della dash-cam ne ha smentito la continuità, evidenziando una cesura percettiva incompatibile con la rappresentazione di una constatazione diretta e ininterrotta. La non veridicità investe quindi il nucleo della valenza probatoria dell’atto.
Il terzo motivo è dichiarato aspecifico: la censura sull’entità del risarcimento non si confronta con la ratio decidendi, avendo la Corte territoriale confermato la permanenza del fatto illecito produttivo di danno e la sua autonomia causale rispetto al reato di calunnia (Sez. V n. 22780 del 25.03.2021). È invece fondato il primo motivo: la rideterminazione della pena conseguente alla riforma impone la rinnovata applicazione della diminuente per il rito abbreviato sulla pena come nuovamente determinata (Sez. Un. n. 27059 del 27.02.2025). Non involgendo la commisurazione valutazioni discrezionali (Sez. Un. n. 3464 del 2017), la Corte annulla senza rinvio, ex art. 620 cod. proc. pen., limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in mesi otto di reclusione, e dichiara inammissibili nel resto i ricorsi.
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Nota della Redazione
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