Ricorso straordinario per errore di fatto: confine tra svista percettiva e valutazione (Cass. pen. Sez. II n. 12024 del 26.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso straordinario per errore di fatto, ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., è esperibile anche avverso la sentenza di annullamento senza rinvio che, nel dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione, confermi la confisca disposta ex art. 322-ter cod. pen., poiché tale decisione presuppone un accertamento sostanziale della responsabilità. L’errore di fatto consiste in una svista o in un equivoco percettivo sulla lettura degli atti interni al giudizio, idoneo a influire sul processo formativo della volontà. Non integra errore di fatto, bensì di giudizio, la dedotta mancata revoca della confisca quando la Corte abbia qualificato la misura come diretta sulla base delle risultanze di appello, non censurate con specifico motivo. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Il Fatto

Il ricorrente propone ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza con cui la Corte di cassazione, in data 16.11.2023, aveva annullato senza rinvio la pronuncia di appello per intervenuta prescrizione del reato, previa riqualificazione dello stesso, confermando le statuizioni civili e la confisca di euro 85.000,00.

La difesa deduce che la Corte sarebbe incorsa in errore di fatto non revocando la misura ablatoria. Sostiene che la confisca era stata disposta “per equivalente” e che, per l’intervenuta prescrizione, avrebbe dovuto essere travolta. Il procedimento è stato differito per acquisire gli atti dei gradi di merito e il verbale del giudizio di legittimità.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto la legittimazione del ricorrente. Richiama l’orientamento secondo cui è consentito il ricorso straordinario avverso la sentenza di annullamento senza rinvio che, dichiarando l’estinzione del reato per prescrizione, confermi le statuizioni civili e la confisca ex art. 322-ter cod. pen. Tale decisione presuppone un accertamento sostanziale della responsabilità, non consacrato in una pronuncia di condanna. Viene richiamata Sez. 6 n. 29680 del 12.04.2022, con rinvio ai principi di Sez. Un. n. 28719 del 21.06.2012 e di Sez. Un. n. 6141 del 25.10.2018.

Accertata la legittimazione, il Collegio rileva la tempestività dell’atto, depositato il 23 luglio 2024 e dunque nel termine perentorio di centottanta giorni previsto dall’art. 625-bis, comma 2, cod. proc. pen., decorrente dal deposito del provvedimento di legittimità, individuato nel 22 febbraio 2024.

Il cuore della decisione sta nella nozione di errore di fatto. La Corte ricorda che esso consiste in una svista o in un equivoco percettivo nella lettura degli atti interni al giudizio, connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. Sul punto richiama Sez. Un. n. 16103 del 27.03.2002, Sez. Un. n. 37505 del 14.07.2011 e Sez. Un. n. 18651 del 26.03.2015, oltre a numerose pronunce di sezione.

Da tale premessa discende che, qualora la causa dell’errore non sia identificabile in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia contenuto valutativo, si versa in un errore di giudizio, estraneo al perimetro del rimedio. Esaminati gli atti acquisiti d’ufficio, il ricorso è manifestamente infondato: la sentenza impugnata aveva tenuto ferma la statuizione di confisca ritenendo la somma prezzo del reato e quindi utilità interamente sequestrabile. La Corte di appello aveva affermato la natura diretta della confisca e il ricorso per cassazione non aveva mosso alcuna censura su tale qualificazione. Manca dunque la svista percettiva.

All’inammissibilità del ricorso conseguono, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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