Trasferimento fraudolento di valori e dolo elusivo con verifica ex ante (Cass. pen. Sez. II n. 794 del 09.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di trasferimento fraudolento di valori ex art. 512-bis cod. pen., la valutazione del pericolo di elusione delle misure di prevenzione patrimoniali, rilevante ai fini del dolo specifico, va compiuta ex ante e su base parziale, secondo le circostanze conosciute o conoscibili da un uomo medio al momento della condotta. Il carattere risalente del precedente procedimento, l’esclusione dell’aggravante mafiosa e la revoca del sequestro disposto ai sensi dell’art. 12-sexies d.l. n. 306/1992 sono elementi che escludono il fondato timore dell’avvio di un procedimento di prevenzione. In presenza di presunzione di interposizione fittizia ex art. 26, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, non si può prescindere dalla verifica della concreta capacità elusiva dell’operazione, desumibile da elementi ulteriori rispetto al mero atto di trasferimento.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano, in accoglimento dell’istanza di riesame, ha annullato il provvedimento del Gip che aveva applicato la custodia in carcere a un indagato per più ipotesi di intestazione fittizia, la prima aggravata ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., disponendone la rimessione in libertà.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica, deducendo la violazione degli artt. 273, comma 1, 125 e 192 cod. proc. pen. e dell’art. 512-bis cod. pen., nonché la mera apparenza della motivazione. Il ricorrente lamenta che il collegio cautelare abbia escluso il quadro gravemente indiziario soffermandosi su una sola delle società riconducibili all’indagato e valorizzando la distanza temporale rispetto a una precedente vicenda giudiziaria, conclusasi con la revoca di un sequestro.
La Motivazione della Corte
La Seconda Sezione ha dichiarato il ricorso infondato. Il collegio cautelare ha dato atto della riferibilità all’indagato delle compagini societarie, avendo egli alimentato i flussi finanziari costitutivi e i successivi aumenti di capitale. Il punto decisivo riguarda però l’elemento soggettivo.
Il Tribunale ha ritenuto che, al momento delle contestate intestazioni, non sussistessero elementi tali da far presumere all’interessato l’avvio di un procedimento di prevenzione patrimoniale. Ha analizzato le evidenze del precedente procedimento, conclusosi in appello con declaratoria di prescrizione, e ha rilevato che il sequestro delle società, disposto a norma dell’art. 12-sexies d.l. n. 306/1992, era stato revocato dal Tribunale di Patti con la sentenza di primo grado.
La Corte conferma che la valutazione sul pericolo di elusione va compiuta ex ante e su base parziale, alla stregua delle circostanze conosciute o conoscibili al momento della condotta, richiamando Sez. 2 n. 12871 del 09.03.2016 e Sez. 2 n. 7317 del 18.11.2022, dep. 2023. A tale scrutinio non sono estranei il carattere risalente del precedente procedimento, l’esclusione dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa e la genericità delle dichiarazioni dei collaboratori. Il dato della revoca del sequestro, risalente al 12.11.2013, non può assumere rilievo esclusivo e decisivo ai fini della prova del dolo.
Quanto alle possibili finalità concorrenti, l’ordinanza ha evidenziato che l’intestazione fittizia può rispondere a una pluralità di scopi eterogenei, ma in tal caso gli indici della finalità elusiva devono presentare particolare pregnanza. Il mantenimento di una personale partecipazione societaria da parte dell’indagato è logicamente poco compatibile con il fine elusivo, mentre risultano plausibili finalità alternative, come l’aggiramento delle difficoltà nei rapporti con le banche o con gli enti pubblici in materia di appalti. I rilievi del ricorrente sono apparsi generici.
Sul piano oggettivo, la Corte osserva che le società, con l’eccezione di una, vedono la partecipazione palese dell’indagato nel capitale sociale, mentre le restanti quote sono intestate alla coniuge, in assenza di attività ulteriori di occultamento. Richiamando i due filoni giurisprudenziali — Sez. 1 n. 39846 del 23.05.2023 e Sez. 1 n. 49970 del 19.12.2014, dep. 2015 da un lato, Sez. 6 n. 22568 del 11.04.2017 e Sez. 2 n. 7999 del 01.02.2017 dall’altro — il Collegio rileva che, nella specie, le diverse opzioni interpretative non incidono sulla tenuta logica della motivazione. Gli espedienti simulatori posti in essere nulla attestano circa la loro finalizzazione all’elusione di future misure di prevenzione, richiamandosi Sez. 5 n. 1886 del 07.12.2021, dep. 2022 e Sez. 2 n. 45 del 24.11.2011, dep. 2012.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 416-bis c.p. – Associazioni di tipo mafioso anche straniere
- Art. 512-bis c.p. – Trasferimento fraudolento di valori
- Art. 273 c.p.p. – Condizioni generali di applicabilità delle misure