Omessa declaratoria prescrizione nel concordato e giudizio di legittimità (Cass. pen. Sez. 2 n. 4629 del 04.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa all’esito di concordato in appello è ammissibile quando deduca l’omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di secondo grado, nonostante la mancata eccezione della parte e la rinuncia ai motivi in funzione dell’accordo. L’error in iudicando si concretizza nell’omissione del giudice di appello, che viola l’obbligo imposto dall’art. 129 cod. proc. pen. di immediata declaratoria delle cause di non punibilità. È invece inammissibile il ricorso che censuri la motivazione sul calcolo della pena, perché il potere dispositivo riconosciuto dalla parte dall’art. 599-bis cod. proc. pen. ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità.

Il Fatto

La Corte di Appello di Catania, con sentenza del 17/12/2024, ha riformato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale cittadino nei confronti di due imputati per i delitti di tentata estorsione ed usura aggravata, rideterminando le pene in conformità alla richiesta di concordato ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen..

Avverso tale decisione i due imputati hanno proposto distinti ricorsi per cassazione. Uno ha dedotto la carenza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in merito al calcolo della pena. L’altro ha lamentato la violazione di legge per l’omessa declaratoria di prescrizione del reato, assumendo che la sostanziale esclusione della recidiva, desumibile dal computo della pena, avrebbe dovuto condurre a una pronuncia ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen..

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha esaminato separatamente le due impugnazioni. In relazione al primo ricorso, ha richiamato il principio, già affermato da Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena in appello. Il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103/2017, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma produce effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, analogamente alla rinuncia all’impugnazione.

Quanto alla doglianza concernente la prescrizione, gli Ermellini hanno ricordato il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 19415 del 2023 (Fazio), ribadito anche dopo la riforma del 2017: nessun dato positivo induce a ritenere che non possa censurarsi con il ricorso per cassazione l’errore del giudice di appello che ha omesso di dichiarare la già intervenuta prescrizione del reato, pur se non eccepita dalla parte in quel grado. L’art. 129 cod. proc. pen. impone al giudice un obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità, cui non può sottrarsi, e l’impugnazione mira a emendare tale errore senza che rilevi la mancata deduzione di parte.

Tanto premesso, la Corte ha tuttavia ritenuto il motivo manifestamente infondato. Dalla sentenza impugnata non emergeva alcuna esclusione della recidiva specifica e reiterata contestata e riconosciuta in primo grado. La Corte territoriale aveva piuttosto riconosciuto la continuazione tra il reato contestato e quello giudicato con precedente sentenza, accogliendo il concordato sulla pena e valutandola equa rispetto al fatto e al profilo personologico. La decisione conforme all’accordo comporta il rigetto implicito dei motivi non rinunciati inerenti al trattamento sanzionatorio.

La presenza della recidiva, affermata in primo grado e non esclusa in appello, comporta che il reato non era ancora prescritto al momento della pronuncia di secondo grado. L’inammissibilità dei ricorsi preclude, inoltre, ogni declaratoria di estinzione per prescrizione eventualmente maturata successivamente. I ricorrenti sono stati pertanto condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro ciascuno a favore della cassa delle ammende, stante i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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