Doppia conforme e concorso dell’intermediario nell’estorsione e nell’usura (Cass. pen. Sez. II n. 29187 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di una cd. doppia conforme, le sentenze di primo e secondo grado costituiscono un unico corpo motivazionale e il vizio di travisamento della prova è deducibile, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., solo se il ricorrente rappresenti con specifica deduzione che il dato probatorio asseritamente travisato è stato introdotto per la prima volta nella motivazione di appello. Ai fini della estorsione è sufficiente la coscienza e volontà di contribuire al raggiungimento dello scopo perseguito da chi esercita la pretesa illecita; risponde pertanto a titolo di concorso anche l’intermediario nel prestito usurario, salvo che il suo intervento sia stato finalizzato a perseguire l’interesse della vittima e dettato da solidarietà umana. L’aggravante dello stato di bisogno di cui all’art. 644, comma quinto, n. 3, cod. pen. è configurabile in presenza di una condizione psicologica determinata da un impellente assillo economico che limita l’autodeterminazione della persona offesa, potendo essere provata anche dalla sola misura degli interessi praticati.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli che aveva condannato due imputati per i reati di usura ed estorsione ai danni della persona offesa.
Avverso la sentenza di secondo grado il difensore degli imputati ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 644 cod. pen. e 125 cod. proc. pen., sul ruolo asseritamente marginale di mera intermediaria di una ricorrente; violazione dell’art. 644, comma quinto, n. 3, cod. pen., per l’insussistenza dello stato di bisogno; violazione dell’art. 629 cod. pen., per la mancata indicazione delle condotte estorsive riferibili ai ricorrenti e per l’inesistenza dell’aggravante della persona ultrasessantacinquenne.
La Motivazione della Corte
La Cassazione dichiara i ricorsi inammissibili perché proposti con motivi non consentiti, generici e comunque manifestamente infondati, oltre che reiterativi di deduzioni già svolte in appello e disattese con argomenti giuridicamente corretti.
In via preliminare il Collegio rileva che ci si trova in presenza di una doppia conforme, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere considerate come un unico corpo motivazionale. La sentenza di primo grado, richiamata dalla Corte territoriale, ha ricostruito nel dettaglio la vicenda valorizzando dichiarazioni, testimonianze e contenuto delle conversazioni intercettate. In questa ipotesi il travisamento della prova è deducibile solo se il giudice di appello abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, oppure se il ricorrente rappresenti con specifica deduzione che il dato asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto in secondo grado: ciò non è avvenuto, poiché entrambi i giudici hanno esaminato e concordemente valutato il medesimo materiale probatorio. Il sindacato di legittimità non può tradursi in una rivalutazione del merito, essendo circoscritto alla verifica della completezza e logicità della motivazione, secondo il costante indirizzo richiamato (Sez. U n. 930 del 1995; Sez. V n. 19318 del 2021).
Quanto al primo motivo, i giudici di merito hanno accertato l’intervento di una ricorrente quale intermediaria nel prestito usurario e la sua condotta nel compulsare telefonicamente la persona offesa, in modo minaccioso e petulante, per la restituzione del prestito e degli ingenti interessi; l’altro imputato si è occupato della riscossione materiale delle somme, recandosi anche presso l’abitazione della persona offesa. Le censure difensive non si confrontano con tale motivazione.
Inammissibile è anche il secondo motivo. L’aggravante dello stato di bisogno è configurabile in presenza di una particolare condizione psicologica, determinata da un impellente assillo di natura economica, che limita la libertà di autodeterminazione e induce a ricorrere al credito accettando condizioni usurarie (Sez. II n. 1255 del 2022; Sez. II n. 10795 del 2015). La Corte territoriale ha motivato come la situazione economica della persona offesa e dei suoi familiari fosse davvero precaria, con redditi modesti, al punto da non riuscire a fronteggiare il canone di locazione e da accettare un tasso di interesse stratosferico senza autentica libertà di scelta. Lo stato di bisogno può essere provato anche dalla sola misura degli interessi, quando siano di entità tale da far presumere che solo un soggetto in tale stato possa contrarre il prestito a condizioni tanto inique.
Anche il terzo motivo è infondato. Quanto all’estorsione, la Corte di appello ha confermato la ricostruzione dei fatti sulla base di conversazioni captate, attività di osservazione della polizia giudiziaria e prove dichiarative, evidenziando la partecipazione attiva dei ricorrenti nella riscossione delle somme e degli interessi nella piena consapevolezza della condizione di timore della persona offesa. Ai fini del concorso di persone è sufficiente la coscienza e volontà di contribuire al raggiungimento dello scopo perseguito da chi esercita la pretesa illecita; per la teoria monistica ciascun concorrente risponde anche degli atti posti in essere dai complici nell’ambito dell’impresa concordata. L’intermediario risponde dunque del concorso in estorsione, salvo che il suo intervento abbia avuto la sola finalità di perseguire l’interesse della vittima e sia stato dettato da solidarietà umana (Sez. II n. 37896 del 2017; Sez. II n. 6824 del 2017; Sez. V n. 13520 del 2015; Sez. V n. 40677 del 2012), evenienza non ricorrente. Quanto all’aggravante della persona ultrasessantacinquenne, è sufficiente il dato oggettivo del superamento dell’età, non rilevando che l’anziana sia stata destinataria di minacce o violenze (Sez. II n. 284527 del 2022; Sez. II n. 19894 del 2020).
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