Omessa dichiarazione IVA e accertamento induttivo: criteri di determinazione della base imponibile (Cass. pen. Sez. 3 n. 18436 del 22.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della configurabilità dei reati in materia di IVA, la determinazione della base imponibile e della relativa imposta evasa deve avvenire esclusivamente sulla base dei costi effettivamente documentati, non rilevando l’eventuale sussistenza di costi non documentati, mentre è possibile tenere conto di questi ultimi nelle ipotesi di reati concernenti le imposte dirette. La prova del dolo specifico di evasione, in tema di omessa dichiarazione, può essere desunta dall’entità del superamento della soglia di punibilità vigente, unitamente alla piena consapevolezza, da parte del contribuente obbligato, dell’esatto ammontare dell’imposta dovuta, che può costituire oggetto di rappresentazione e volizione anche solo nella forma del dolo eventuale.

Il Fatto

L’imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano che ha confermato la condanna di primo grado per il delitto di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 74/2000, per omessa presentazione della dichiarazione IVA, ascrittagli quale legale rappresentante di una società, per l’anno di imposta 2018. Il ricorso è affidato a quattro motivi, concernenti la determinazione induttiva dell’imponibile, il diniego delle attenuanti generiche, la dosimetria della pena e la confisca.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile, esaminando analiticamente i profili di censura. Quanto al primo motivo, relativo al calcolo dell’imponibile su criteri induttivi, i giudici richiamano il principio consolidato per cui, nei reati IVA, la base imponibile si determina solo sui costi effettivamente documentati, citando il precedente Sez. 3, n. 53980 del 2018. La liquidazione giudiziale della società non è di per sé elemento probatorio dell’esistenza di costi deducibili, presupponendo anzi una situazione debitoria antitetica rispetto all’adempimento di obbligazioni.

Riguardo al dolo specifico, la Corte rileva la tardività della censura, non dedotta in appello, e il corretto richiamo del giudice di merito all’ammontare dell’imposta evasa quale indice rivelatore, secondo il principio affermato da Sez. 3, n. 38802 del 2024.

Il secondo motivo è manifestamente infondato: la Corte territoriale ha motivato il diniego delle attenuanti generiche valorizzando i precedenti penali specifici e la carenza di elementi positivi. Il giudice di legittimità chiarisce che l’unificazione ex art. 81 cpv. cod. pen. non elide la pluralità dei reati, che conservano autonomo rilievo anche ai fini della valutazione sulla concedibilità delle attenuanti, conformemente a Sez. 2, n. 6109 del 1979.

Il terzo motivo è parimenti infondato: la Corte ritiene che, pur essendo improprio il riferimento al minimo della pena in caso di continuazione, l’aumento irrogato sia stato motivato con richiamo all’ammontare dell’imposta evasa, rientrando la graduazione del trattamento sanzionatorio nel potere discrezionale del giudice di merito.

Infine, il quarto motivo è generico: il ricorrente non ha allegato l’esistenza di beni aggredibili presso la società, impedendo di valutare il concreto interesse alla previa escussione del patrimonio societario ex art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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