Indagini bancarie sui conti dei soci: serve la prova della riferibilità alla società (Cass. civ. Sez. 5 n. 2625 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento fiscale, la presunzione legale relativa di cui all’art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600/1973 e all’art. 51, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 633/1972 opera anche con riferimento alle movimentazioni finanziarie sui conti correnti intestati ai soci di una società di capitali o ai loro congiunti, ma l’amministrazione finanziaria ha l’onere di allegare e dimostrare, anche in via presuntiva, un quid pluris variamente connotato, quale la natura fittizia dell’intestazione o la riferibilità alla società delle somme movimentate. Il solo stretto vincolo familiare tra il contribuente e il terzo intestatario del conto non costituisce prova presuntiva qualificata della riferibilità delle movimentazioni al primo, occorrendo ulteriori elementi che rendano la situazione reddituale del terzo incompatibile con le operazioni riscontrate. Resta fermo che, una volta operante la presunzione, il contribuente è gravato dell’onere di fornire una prova contraria analitica, operazione per operazione, e non per masse.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate emetteva nei confronti di una società a responsabilità limitata plurimi avvisi di accertamento per gli anni d’imposta 2003-2006, rettificando i maggiori ricavi sulla base delle indagini bancarie condotte sui conti correnti intestati ai soci e ai loro familiari. Alla società venivano altresì contestati l’omesso versamento delle ritenute sugli utili extracontabili distribuiti ai soci titolari di partecipazioni non qualificate, mentre nei confronti dei soci erano emessi separati avvisi di accertamento ai fini Irpef.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva i ricorsi, ritenendo non estensibile alla società l’esito delle verifiche sui conti dei soci in assenza della prova del carattere fittizio dell’intestazione. La Commissione tributaria regionale, adita in appello, accoglieva solo parzialmente le doglianze dell’ufficio, limitando l’esame alle sole movimentazioni espressamente indicate nell’atto di gravame. Avverso tale decisione proponevano ricorso per cassazione sia l’Agenzia delle entrate sia la società, che aveva altresì proposto appello incidentale; i soci, nel frattempo, aderivano alla definizione agevolata di cui all’art. 1, commi 186 e ss., legge n. 197/2022.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, riuniti i giudizi, ha preliminarmente dichiarato l’estinzione del processo limitatamente agli avvisi di accertamento emessi nei confronti dei soci, per effetto della definizione agevolata. Nel merito, ha affermato un principio di particolare rilevanza in tema di indagini finanziarie: la presunzione legale di cui all’art. 32 d.P.R. n. 600/1973 può essere estesa alle movimentazioni sui conti intestati a soggetti terzi rispetto al contribuente accertato solo a condizione che l’ufficio fornisca la preventiva dimostrazione, anche presuntiva, di un quid pluris.
La S.C. ha specificato che tale quid pluris può consistere nel carattere fittizio dell’intestazione, nell’utilizzo del conto per occultare operazioni commerciali o nella riferibilità alla società delle somme movimentate, desumibile da elementi sintomatici quali lo stretto rapporto di contiguità familiare, l’ingiustificata capacità reddituale dei congiunti o l’infedeltà della dichiarazione. Il solo vincolo di parentela non è sufficiente, dovendo essere accompagnato da altri elementi che rendano la situazione reddituale dell’intestatario incompatibile con le movimentazioni riscontrate.
La Corte ha poi esaminato i motivi relativi alla prova liberatoria. Ha accolto il motivo concernente la mancata valutazione dell’indicazione del beneficiario di un prelevamento, precisando che la prova contraria può consistere, tra l’altro, nell’avere un determinato soggetto beneficiario. Ha accolto anche il motivo relativo a operazioni di prelievo seguite da versamento su un conto del medesimo intestatario, in quanto la dimostrazione che i versamenti provengono da disposizioni operate da altro conto riconducibile al contribuente supera la presunzione, gravando sull’ufficio l’onere di provare l’imponibilità delle somme.
Ha dichiarato, invece, inammissibili i motivi volti a contestare valutazioni di merito della CTR o a sollecitare un riesame di circostanze fattuali non adeguatamente specificate negli atti processuali. Ha infine dichiarato inammissibile il ricorso incidentale proposto dalla società dopo la notificazione del ricorso principale, ravvisando la consumazione del diritto di impugnazione.
In conclusione, la Corte ha accolto il secondo, il quarto e l’ottavo motivo del ricorso della società, assorbiti il terzo e l’undicesimo, rigettando i residui motivi del ricorso erariale e dichiarando l’inammissibilità del ricorso incidentale, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche in diversa composizione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.