Errore nella remissione del debito: l’eccezione va valutata senza riguardo all’imputabilità (Cass. civ. Sez. 1 n. 1695 del 26.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di atti unilaterali, ai sensi dell’art. 1324 c.c., le norme sui contratti si applicano anche alla dichiarazione di remissione del debito. L’errore che vizia il consenso, quando è opposto in via di eccezione all’esecuzione del negozio ex art. 1442, ultimo comma, c.c., deve essere valutato dal giudice nei suoi presupposti di essenzialità e riconoscibilità, restando irrilevante il profilo della sua imputabilità o scusabilità. La mancata valutazione di tali presupposti determina la cassazione della sentenza con rinvio.

Il Fatto

La controversia traeva origine da un decreto ingiuntivo emesso a favore del consumatore che aveva stipulato un finanziamento per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, in collegamento con un contratto di fornitura e gestione. A seguito dell’inadempimento della società fornitrice, la banca finanziatrice aveva rilasciato una dichiarazione, qualificata come “liberatoria”, con la quale dichiarava di non avere più nulla a pretendere. Successivamente, la banca aveva revocato tale dichiarazione, sostenendo che l’impianto era stato in realtà consegnato e installato.

Il giudice di primo grado aveva respinto l’opposizione a decreto ingiuntivo, e il Tribunale aveva confermato la decisione, qualificando la missiva come remissione del debito e ritenendo che l’eventuale errore della banca non potesse essere fatto valere in quanto ad essa imputabile.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha esaminato il primo motivo di ricorso, con il quale la banca deduceva la violazione degli artt. 1236, 1324, 1429, 1431 e 1442 c.c., sostenendo che il giudice di merito aveva erroneamente omesso di valutare l’eccezione di annullamento della dichiarazione unilaterale per errore. La Suprema Corte ha chiarito che le norme in materia di contratti, inclusa la disciplina dell’annullamento, si applicano anche agli atti unilaterali, come la remissione del debito, in forza del rinvio operato dall’art. 1324 c.c..

La Corte ha precisato che, nella specie, l’errore era stato fatto valere non con un’azione di annullamento, ma come eccezione all’esecuzione del negozio, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 1442 c.c.. In tale ipotesi, il giudice di merito aveva l’onere di accertare la sussistenza dei presupposti del vizio del consenso, ossia l’essenzialità e la riconoscibilità dell’errore, mentre risultava del tutto irrilevante il profilo della sua imputabilità o scusabilità.

La pronuncia ha ritenuto che il Tribunale, limitandosi a un richiamo per relationem alla motivazione di altra decisione senza esporne i passaggi argomentativi, si fosse sottratto all’esame delle doglianze della parte, incorrendo in un inadeguato governo delle norme.

La Corte ha infine precisato che la circostanza che un precedente ricorso della stessa banca fosse stato dichiarato inammissibile non impediva l’esame nel merito della nuova questione. L’accoglimento del primo motivo ha determinato l’assorbimento degli altri e il rinvio al Tribunale per un nuovo esame.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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