Notifica a mezzo posta non andata a buon fine: termine per la riattivazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 19736 del 14.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 cod. proc. civ., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa. La notificazione del ricorso per cassazione effettuata oltre tale limite, a seguito di riattivazione, determina la inammissibilità del ricorso.
Il Fatto
La CTR del Lazio rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della CTP di Frosinone, che aveva accolto i ricorsi riuniti della società e dei soci avverso un avviso di accertamento societario e i conseguenti avvisi di accertamento per il reddito di partecipazione. L’ufficio finanziario impugnava la sentenza con ricorso per cassazione, affidato a due motivi. I contribuenti rimanevano intimati.
La Motivazione della Corte
La Corte preliminarmente verifica la tempestività del ricorso, non essendo stato notificato entro il termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ. Il ricorso è stato spedito una prima volta per la notificazione a mezzo posta in data 12.06.2018 al domicilio eletto del procuratore costituito, presso l’indirizzo risultante dall’Albo unico nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, ed è stato restituito dall’agente postale per irreperibilità del destinatario, nonostante l’indirizzo fosse corretto.
Dopo questo tentativo, il ricorso è stato spedito a mezzo PEC all’indirizzo del difensore, indicato negli atti difensivi, in data 17.07.2018 e, quindi, oltre il termine di sei mesi ex art. 327 cod. proc. civ., decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza impugnata (12.12.2017). La Corte richiama il principio affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza del 15.07.2016, n. 14594, secondo cui in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 cod. proc. civ.
Nella specie, la notificazione del ricorso a seguito di riattivazione è stata effettuata il 17.07.2018 e, quindi, oltre il limite di tempo pari alla metà del termine indicato dall’art. 325 cod. proc. civ., che decorreva dalla scadenza dei sei mesi e, cioè, dal 12.06.2017. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.