Nessuna violazione del giudicato interno sul rilievo dei costi non contestati (Cass. civ. Sez. V n. 22878 del 08.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato interno si forma solo sui capi della decisione non investiti dall’impugnazione e non può essere invocato con riferimento a questioni che il giudice di secondo grado non ha esaminato perché estranee al thema decidendum delineato dall’atto di appello. La C.T.R. che si pronunci esclusivamente sui motivi effettivamente devoluti dall’appellante non viola l’art. 2909 cod. civ., poiché il perimetro del giudizio di appello è delimitato dall’interesse e dalle censure dell’appellante soccombente. È invece inammissibile in cassazione il motivo che, deducendo la violazione dell’art. 2697 cod. civ. e degli artt. 32 e 39 del d.P.R. n. 600/1973, solleciti una diversa ricostruzione del fatto e un nuovo apprezzamento del materiale istruttorio rispetto a quello operato dal giudice di merito con motivazione adeguata.
Il Fatto
Un ragioniere iscritto all’albo professionale impugnava l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate per l’anno di imposta 2008, con cui erano stati recuperati a tassazione costi non documentati, oltre a IVA asseritamente evasa in relazione a fatture emesse in regime di esenzione, con conseguente ripresa di IRPEF, addizionali, IRAP e IVA.
La C.T.P. di Bari rigettava il ricorso. La C.T.R. della Puglia, adita dal contribuente, accoglieva parzialmente il gravame, limitatamente ai rilievi relativi a due fatture del 2008, annullando l’atto impositivo solo quanto al recupero IVA. L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione con due motivi; il contribuente resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo l’Amministrazione finanziaria deduceva la violazione dell’art. 2909 cod. civ. e dell’art. 115 cod. proc. civ., sostenendo che il contribuente non aveva mai contestato il rilievo sui costi non documentati e che su tale questione si era formato il giudicato interno, non essendo stata impugnata la relativa statuizione.
La Corte ha ritenuto il motivo infondato. Dal testo della sentenza impugnata emerge che la C.T.P. aveva dato atto che il contribuente non aveva contestato il disconoscimento dei costi per mancanza di documentazione e che l’atto di appello non conteneva censure in merito a tali costi. La C.T.R., quindi, non si era pronunciata su quel capo, ma aveva accolto il gravame solo sui motivi devoluti, riguardanti le riprese IVA, annullando l’atto limitatamente alle due fatture.
Il percorso argomentativo muove dalla corretta individuazione del devolutum. Essendo il contribuente soccombente in primo grado, il perimetro dell’appello era delimitato dai motivi per cui questi aveva interesse a una pronuncia nel merito. I rilievi sui costi non documentati, non impugnati, erano rimasti estranei al giudizio di secondo grado: la Corte ne ha dedotto che nessuna violazione del giudicato interno poteva imputarsi alla decisione di appello.
Con il secondo motivo la difesa erariale lamentava la violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 39 del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 2697 cod. civ., sostenendo che le fatture controverse afferissero a un’attività di intermediazione immobiliare e non finanziaria. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile, poiché con esso si chiedeva una diversa ricostruzione del fatto e una nuova valutazione dei documenti rispetto a quella operata dal giudice di merito con motivazione adeguata (v. Cass. n. 10927/2024).
La Corte ha aggiunto che la congruità della motivazione si apprezza sul fatto che le due fatture si riferivano a un rapporto accertato e documentato, diverso dalla vendita dell’immobile, e sul rilievo che le stesse erano state contabilizzate dal committente in regime di esenzione IVA. Il solo importo delle fatture non era idoneo, in assenza di ulteriori riscontri, a sostenere il ragionamento indiziario-presuntivo dell’Agenzia. Il ricorso è stato integralmente respinto, con condanna alle spese e distrazione in favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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