Correzione dell’omessa distrazione delle spese nel giudizio di Cassazione (Cass. civ. Sez. V n. 34806 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93, secondo comma, cod. proc. civ., consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione.
Il Fatto
Con una precedente ordinanza n. 5000/2025 la Corte dichiarava inammissibile il ricorso proposto da una società contro la sentenza di appello della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, e condannava la ricorrente al pagamento delle spese di legittimità nonché di una somma ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. e di un importo a favore della cassa delle ammende ex art. 96, quarto comma, cod. proc. civ..
Nel controricorso il difensore della parte resistente aveva chiesto la refusione delle spese e dei compensi con contestuale richiesta di distrazione in proprio favore. La statuizione sulla distrazione risultava però omessa. Il soggetto subentrato alla parte originaria segnalava l’omissione e la Presidente titolare della Sezione tributaria disponeva d’ufficio l’apertura del procedimento di correzione, con attribuzione di un nuovo e autonomo numero di registro d’iscrizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio qualifica anzitutto il procedimento come correzione di errore materiale aperto d’ufficio a seguito della segnalazione della parte interessata, ai sensi dell’art. 391-bis, primo comma, cod. proc. civ.. La natura officiosa del procedimento assorbe ogni ulteriore questione sull’ammissibilità dell’istanza, superando così il profilo formale della legittimazione dell’istante.
Nel merito la Corte richiama il principio già enunciato dalle proprie Sezioni Unite n. 16037/2010, confermato da Cass. n. 12962/2012. Quando il giudice di legittimità omette di pronunciare sull’istanza di distrazione delle spese, il rimedio non è l’impugnazione, poiché la richiesta di distrazione non costituisce domanda autonoma, ma il procedimento di correzione degli errori materiali. Questo percorso assicura il migliore rispetto della ragionevole durata del processo e offre al difensore distrattario un accesso più rapido al titolo esecutivo.
La Corte ricostruisce quindi l’assetto processuale successivo alla novella di cui al d.lgs. n. 149/2022. Il procedimento non segue più la precedente formulazione dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ma si svolge nella forma camerale dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., in combinato disposto con gli artt. 287 e ss. cod. proc. civ., con decreto di fissazione comunicato alle parti.
Nel caso concreto la Corte accerta che nel controricorso il difensore della parte resistente aveva chiesto la refusione delle spese con distrazione in proprio favore, dichiarando di aver anticipato le spese e di non aver ricevuto i compensi. La richiesta era stata formulata nel corso del giudizio di legittimità, ma la sentenza era priva della relativa statuizione. Sussiste dunque lo scostamento tra il chiesto e il pronunciato che legittima la correzione.
Quanto alle spese del presente procedimento, la Corte esclude qualsiasi pronuncia. La speciale natura del procedimento di correzione non consente di individuare una parte vittoriosa e una soccombente, e la controparte non si è opposta, conformemente a Cass. S.U. n. 29432/2024. Il Collegio dispone pertanto che nel dispositivo dell’ordinanza n. 5000/2025, dopo le parole «96, terzo comma, cod. proc. civ.», sia da intendere aggiunta la locuzione di distrazione in favore del difensore per la parte resistente, con annotazione della presente ordinanza sull’originale della sentenza predetta.
Nota della Redazione
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