Accertamento tributario e presunzioni semplici: necessaria valutazione complessiva degli indizi (Cass. civ. Sez. 5 n. 22317 del 29.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento tributario relativo all’imposizione diretta e all’IVA, l’inesistenza di passività dichiarate o le false indicazioni possono essere desunte anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, senza necessità che l’Ufficio fornisca prove “certe”. Il giudice tributario di merito, investito della controversia sulla legittimità e fondatezza dell’atto impositivo, è tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall’Amministrazione, dando atto in motivazione dei risultati del proprio giudizio, impugnabile in Cassazione esclusivamente per inadeguatezza o incongruità logica dei motivi che lo sorreggono. Solo ove ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi degli artt. 2727 e seguenti e 2697, comma 2, c.c.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate, all’esito di una verifica nei confronti di una società esercente il commercio all’ingrosso di materiali da costruzione, notificava due avvisi di accertamento per i periodi d’imposta 2014 e 2015, contestando l’indebita deduzione di costi qualificati come conguagli di prezzo e riqualificati come finanziamenti, con conseguente contestazione dell’indetraibilità dell’IVA e dell’omessa dichiarazione. La società proponeva ricorso cumulativo, rigettato dalla Commissione tributaria provinciale.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana accoglieva l’appello della contribuente, ritenendo che le operazioni di conguaglio prezzo mantenessero natura commerciale e che fosse legittima la detrazione dell’IVA, indipendentemente dall’imputazione contabile. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha ritenuto fondato il motivo dell’Agenzia, incentrato sulla violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e, in via consequenziale, degli artt. 3, 19 e 54 del d.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 1815 c.c. La Corte ha rilevato che il principio contabile OIC n. 24 era stato richiamato dal giudice di appello in modo non pertinente: le disposizioni di tale principio riguardano le immobilizzazioni immateriali, novero nel quale non rientrano i costi di acquisto di beni-merce come il marmo, iscritti tra gli oneri pluriennali e stornati dal conto economico.
Il punto decisivo, ad avviso della Corte, è la verifica concreta della causa economico-giuridica della quota fatturata come “conguaglio prezzo”: occorre stabilire se essa remuneri effettivamente una cessione di beni o una prestazione inerente al rapporto commerciale, ovvero se costituisca il riflesso contabile di un distinto rapporto di natura finanziaria. Solo nel primo caso l’operazione resta assoggettabile a IVA, con conseguente detraibilità dell’imposta; nel secondo viene meno il presupposto oggettivo della detrazione.
La Corte ha evidenziato che la sentenza impugnata aveva ignorato gli elementi presuntivi dedotti dall’Ufficio, tra cui la stretta compenetrazione tra le compagini sociali, riconducibili al medesimo gruppo familiare, le anomalie contabili con valutazioni delle rimanenze ritenute inattendibili, la capitalizzazione di costi relativi a beni riferibili a soggetto diverso, un finanziamento erogato in luogo della capitalizzazione e il mancato riaddebito dei conguagli a un cliente. Tali elementi dovevano formare oggetto di una valutazione non atomistica ma complessiva, con verifica della loro gravità, precisione e concordanza.
La Corte ha quindi cassato la sentenza e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità, affinché la questione sia riesaminata alla luce del principio indicato.
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Nota della Redazione
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